Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

con la giurisprudenza consolidata secondo cui un titolare di conto è ritenuto oggettivamente coinvolto se sussiste la possibilità che il suo conto sia stato utilizzato, anche senza la sua volontà, in relazione a una simile violazione78.

La FINMA non ha alcun obbligo di informare gli interessati, nemmeno a posteriori, in merito alla trasmissione informale di informazioni.

Le restrizioni relative alla protezione giuridica previste dalla variante B per l’articolo 42a AP-LFINMA devono rimanere un’eccezione. In tutti gli altri casi dell’assistenza amministrativa della FINMA, come per esempio nel caso di attività illecite da parte di prestatori di servizi non autorizzati, di violazioni degli obblighi di notifica e di pubblicità o di infrazioni alle regole di condotta nell’ambito della protezione dei consumatori la procedura del cliente prevista dalla variante B per l’articolo 42a AP-LFINMA deve essere mantenuta. Per contro, nella variante A per l’articolo 42a AP-LFINMA è previsto di abrogare completamente la procedura del cliente.

Nella variante B per l’articolo 42a AP-LFNIMA, per tutti i casi che non sono esclusi dalla protezione del cliente la FINMA può continuare a prescindere, come da attuale capoverso 4, dall’informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni. Ciò è possibile se l’autorità richiedente riesce a dimostrare in modo plausibile che l’informazione dei clienti vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e l’adempimento efficace dei loro compiti. Si è in presenza di un caso simile segnatamente quando la domanda è urgente o l’inchiesta potrebbe venir pregiudicata dalla previa informazione dei clienti interessati (p. es. in caso di rischio di vanificazione o di collusione)79.

Di conseguenza, allo scopo dell’assistenza amministrativa e per l’adempimento efficace dei compiti della FINMA e delle autorità estere è possibile trasmettere a un’autorità estera informazioni dei clienti senza applicare la procedura del cliente anche nell’ambito di procedure transfrontaliere di risanamento o di risoluzione, ossia in casi urgenti. In questo caso la FINMA resta però tenuta a informare a posteriori i clienti interessati che sono state trasmesse informazioni e ad accordare loro un diritto di ricorso a posteriori. L’eventuale pretesa può riguardare unicamente l’accertamento dell’illiceità.

Art. 42bbis

Viene previsto il nuovo articolo 42bbisAP-LFINMA per dare alla FINMA una chiara base legale formale per la trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico ad autorità estere nell’ambito delle procedure di riconoscimento e di verifica relative al quadro normativo svizzero. Solo così la FINMA può effettuare uno scambio di informazioni sufficiente ai fini delle procedure internazionali di riconoscimento e di verifica senza incorrere in rischi giuridici, e in particolare trasmettere anche informazioni non accessibili al pubblico, per esempio anche relative alla sua prassi di vigilanza. Il termine «quadro normativo» include quindi per esempio anche l’applicazione della normativa nella prassi di vigilanza («quadro di vigilanza»).

Tra i compiti internazionali della FINMA (cfr. art. 6 cpv. 2 LFINMA) deve quindi figurare esplicitamente anche la competenza di trasmettere alle autorità estere preposte alla verifica informazioni non accessibili al pubblico, tra cui anche quelle relative alla prassi di vigilanza vigente della FINMA, quando ciò avviene nel contesto di una procedura di riconoscimento e di verifica del quadro normativo svizzero.

78 DTF 126 II 126 consid. 6a.bb; Shelby du Pasquier/Valérie Menoud, ad art. 42 LFINMA, in Rolf Watter/Rashid Bahar (a c. di), Basler Kommentar FINMAG/FinfraG, Basilea 2019, n. marg. 94

79 Cfr. messaggio concernente la legge sull’infrastruttura finanziaria, FF 2014 6445, in particolare 6578.