Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Da ultimo, contestualmente alle procedure di riconoscimento e di verifica relative al quadro normativo svizzero nonché alla derivante prassi di vigilanza della FINMA è opportuno che l’autorità estera possa ottenere determinate informazioni necessarie al riconoscimento e alla verifica ovvero al monitoraggio e non accessibili al pubblico direttamente da un assoggettato alla vigilanza, nell’ambito di un colloquio. Mediante tali colloqui con gli assoggettati alla vigilanza l’autorità estera può ottenere un quadro più completo del lavoro della FINMA e di come la FINMA attua il quadro normativo.
La FINMA può sempre decidere se prendere parte a questi colloqui.
Capoverso 5
Come per la collaborazione della FINMA con organizzazioni e organismi internazionali secondo l’articolo 42b LFINMA, anche nel caso della collaborazione nel quadro delle procedure di riconoscimento e di verifica di cui all’articolo 42bbisAP-LFINMA la FINMA deve concordare in modo possibilmente dettagliato con l’autorità estera preposta alla verifica lo scopo di utilizzazione nonché l’eventuale ritrasmissione delle informazioni trasmesse secondo i capoversi 3 e 4.
Art. 42c
Capoversi 1 e 2
Nel capoverso 1 deve essere regolamentata la possibilità per gli assoggettati alla vigilanza di trasmettere, esclusivamente a scopi di vigilanza sui mercati finanziari, informazioni non accessibili al pubblico direttamente ad autorità di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza. Questa trasmissione diretta deve essere ammessa unicamente se sono adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa (specialità e confidenzialità secondo l’art. 42 capoverso 2 LFINMA).
A questo riguardo la FINMA ha pubblicato un elenco80 nel quale figurano oltre 100 autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari in riferimento alle quali gli assoggettati alla vigilanza possono presumere che esse adempiono tali condizioni dell’assistenza amministrativa della FINMA. Qualora un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari o un ente incaricato non figurasse in questo elenco, la confidenzialità e la specialità possono per esempio essere accertate anche mediante un’attestazione dell’autorità o dell’ente ricevente, con una comunicazione scritta rilasciata da un avvocato locale specializzato nel diritto dei mercati finanziari o da uno studio legale che opera a livello internazionale oppure da una persona qualificata all’interno dell’impresa81.
In occasione di ogni trasmissione gli assoggettati alla vigilanza devono far presente all’autorità o all’ente per iscritto che le informazioni trasmesse devono essere trattate in via confidenziale e possono essere utilizzate esclusivamente per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure essere ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi (art. 42c cpv. 1 lett. a AP-LFINMA in combinato disposto con art. 42 cpv. 2 LFINMA)82.
80 Cfr. FINMA, List of foreign supervisory authorities, consultabile all’indirizzo: www.finma.ch > Sorveglianza > Temi intersettoriali > Trasmissione diretta (consultato da ultimo il: 22.4.2024).
81 Cfr. anche circolare 2017/6 Trasmissione diretta, n. marg. 20 seg., consultabile all’indirizzo: www.finma.ch > Documentazione > Circolari (consultato da ultimo il: 22.4.2024).
82 Cfr. circolare 2017/6 Trasmissione diretta, n. marg. 29, consultabile all’indirizzo: www.finma.ch > Documentazione > Circolari (consultato da ultimo il: 22.4.2024).