Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/43: Modifica delle disposizioni della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e di altri atti legislativi in vista della cooperazione con le autorità estere · 55 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Come già precisato, in particolare l’UE pone il riconoscimento dell’equivalenza della normativa svizzera applicabile e della derivante prassi di vigilanza della FINMA in determinati settori come condizione per permettere ai fornitori di servizi finanziari provenienti dalla Svizzera di accedere al mercato interno dell’UE. La partecipazione della FINMA a procedure di riconoscimento e di verifica del quadro normativo svizzero e la ritrasmissione di informazioni non accessibili al pubblico potrebbe però essere determinante anche per l’accesso dei fornitori svizzeri di servizi finanziari al mercato di altre giurisdizioni.
Conformemente al nuovo articolo 42bbisAP-LFINMA si applicano in linea di principio requisiti analoghi a quelli della collaborazione della FINMA con organizzazioni e organismi internazionali (art. 42b LFINMA), che pure rappresenta una forma di collaborazione internazionale al di fuori dell’assistenza amministrativa a scopi di vigilanza in senso stretto.
Capoversi 1–2
In virtù del nuovo articolo 42bbisAP-LFINMA, la FINMA può trasmettere ad autorità estere informazioni non accessibili al pubblico allo scopo di valutare la normativa svizzera applicabile e la derivante prassi di vigilanza. In linea di principio, lo scambio di informazioni che avviene nel contesto di questa collaborazione internazionale si distingue, proprio come nel caso analogo della collaborazione con organizzazioni e organismi internazionali (art. 42b LFINMA), dall’assistenza amministrativa internazionale della FINMA in senso stretto di cui all’articolo 42 LFINMA in quanto lo scopo di utilizzazione (scopo del riconoscimento e della verifica del quadro normativo svizzero) nonché la cerchia dei destinatari (che non include unicamente le autorità di vigilanza sui mercati finanziari) sono diversi.
Come nel caso della collaborazione con organizzazioni e organismi internazionali (art. 42b LFINMA) la partecipazione alle procedure di riconoscimento e di verifica di grande portata per la piazza finanziaria svizzera deve avvenire d’intesa con il DFF (art. 42bbiscpv. 2 LFINMA). La FINMA è in particolare libera di astenersi da una partecipazione a una procedura di riconoscimento e di verifica condotta in relazione al quadro normativo svizzero e al quadro di vigilanza svizzero sui mercati finanziari, segnatamente quando solo un numero esiguo di istituti o settori ne sono interessati in minima parte oppure quando non sono attesi effetti tangibili sui modelli commerciali degli istituti e quindi i benefici per la piazza finanziaria risulterebbero sproporzionati rispetto all’onere di una partecipazione della FINMA.
Capoverso 3
La procedura di riconoscimento e di verifica può nello specifico riguardare il quadro giuridico svizzero in materia di mercati finanziari e la sua attuazione pratica; come accennato, il termine «quadro normativo» non è restrittivo. Lo scambio di informazioni deve servire alle autorità estere per accertare concretamente se con il quadro normativo svizzero e la derivante prassi di vigilanza della FINMA sono raggiunti i medesimi obiettivi di protezione perseguiti con il quadro giuridico e di vigilanza sui mercati finanziari di confronto. L’articolo 42bbisAP-LFINMA non trova quindi applicazione se la trasmissione di informazioni persegue scopi diversi dalla verifica del quadro normativo svizzero nonché della derivante prassi della FINMA in vista di un loro riconoscimento; in particolare, la disposizione non si applica quando con la trasmissione di informazioni sono perseguiti obiettivi politici di natura concorrenziale.
La tutela del segreto delle informazioni trasmesse da parte delle autorità estere competenti deve essere garantita come condizione affinché possano essere trasmesse informazioni non accessibili al pubblico.
Capoverso 4