Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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aa) L’espressione «conto oggetto di comunicazione» designa, a seconda del
contesto, un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto svizzero oggetto di comunicazione.
bb) L’espressione «conto svizzero oggetto di comunicazione» designa un conto
finanziario gestito da un istituto finanziario statunitense notificante se: (i) nel caso di un conto di deposito, il conto è detenuto da una persona fisica
residente in Svizzera e più di 10 USD di interessi sono pagati su tale conto in ogni dato anno civile, o (ii) nel caso di un conto finanziario diverso da un conto di deposito, il titolare del conto è residente in Svizzera, inclusa un’entità che certifica di essere fiscalmente residente in Svizzera, e in relazione a tale conto viene pagato o accreditato un reddito di fonte statunitense che è soggetto a notifica ai sensi del capitolo 3 del sottotitolo A o del capitolo 61 del
sottotitolo F dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti (di seguito
denominato «IRC»).
cc) L’espressione «conto statunitense oggetto di comunicazione» designa un
conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero notificante e detenuto da uno o più soggetti statunitensi specifici o da un’entità non
statunitense in cui uno o più soggetti controllanti sono soggetti statunitensi specifici. In deroga a quanto precede, un conto non può essere considerato conto statunitense oggetto di comunicazione se non è identificato come tale in seguito all’applicazione degli obblighi di diligenza di cui all’allegato I.
dd) L’espressione «titolare del conto» designa il soggetto registrato o identificato
come titolare del conto finanziario dall’istituto finanziario che gestisce il conto. Ai fini del presente Accordo, un soggetto diverso da un istituto
finanziario, che detiene un conto finanziario a beneficio o per conto di un terzo soggetto come rappresentante, custode, intestatario, firmatario, consulente agli investimenti o intermediario, non è considerato titolare del conto, mentre lo è il terzo soggetto. Ai sensi della frase immediatamente precedente,
l’espressione «istituto finanziario» non comprende un istituto finanziario costituito o registrato in un territorio statunitense. Nel caso di un contratto assicurativo con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, è titolare del conto qualsiasi soggetto autorizzato ad accedere al valore di riscatto o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuno può accedere al valore di riscatto o modificare il beneficiario, è titolare del conto qualsiasi soggetto indicato nel contratto come proprietario e qualsiasi soggetto che secondo le condizioni del contratto ha un diritto acquisito al pagamento. Alla scadenza del contratto assicurativo con valore di riscatto o del contratto assicurativo di rendita, è considerato titolare del conto ogni soggetto che secondo il contratto ha diritto a ricevere un pagamento.
ee) L’espressione «soggetto statunitense» designa una persona fisica con
cittadinanza o residenza negli Stati Uniti, una società di persone o una società di capitali costituita negli Stati Uniti oppure secondo il diritto statunitense o di uno Stato federato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti secondo il diritto applicabile ha la facoltà di emanare provvedimenti o sentenze
concernenti essenzialmente tutte le questioni che riguardano