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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 14 pagine

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Legge federale

d. la data dell’inizio della sua attività.

3L’istituto finanziario svizzero notificante deve informare spontaneamente l’AFC se la sua qualità di istituto finanziario svizzero notificante ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera o) dell’Accordo FATCA M1 e ai sensi della presente legge finisce oppure se esso cessa la sua attività commerciale.

4Il trustee deve iscrivere un trust se l’Accordo FATCA M1 lo prevede. Un trust è considerato un istituto finanziario non notificante purché il trustee sia un istituto finanziario notificante e comunichi tutte le informazioni da comunicare in virtù dell’Accordo FATCA M1 in relazione a tutti i conti statunitensi oggetto di comunicazione del trust. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione.

Sezione 4: Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri notificanti

Art. 8

1Entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione di informazioni, gli istituti finanziari svizzeri notificanti informano i soggetti statunitensi specifici secondo l’articolo 1 paragrafo 1 lettera ff) dell’Accordo FATCA M1, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:

a. la propria qualità di istituto finanziario svizzero notificante;

b. l’Accordo FATCA M1 secondo l’articolo 1 e il suo contenuto, in particolare le informazioni da scambiare;

c. l’utilizzazione autorizzata di tali informazioni in applicazione dell’Accordo FATCA M1;

d. i diritti di cui dispongono i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione in virtù della legge federale del 25 settembre 20208 sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.

2Su richiesta, gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono una copia della notifica ai soggetti statunitensi specifici oggetto della medesima.

Sezione 5: Obbligo e autorizzazione di notifica

Art. 9 Trasmissione e utilizzazione delle informazioni

1L’istituto finanziario svizzero notificante comunica annualmente per via elettronica all’AFC, entro sei mesi dalla fine dell’anno civile, le informazioni secondo l’articolo 2 paragrafo 2 lettera a) dell’Accordo FATCA M1 relative ai conti statunitensi oggetto di comunicazione. Se presso l’istituto finanziario svizzero notificante non sono aperti conti statunitensi oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all’AFC entro lo stesso termine.

8 RS 235.1