Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 14 pagine
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Legge federale
elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dagli allegati I e II dell’Accord FATCA M1 e dalla presente legge.
Sezione 7: Diritti e obblighi dei soggetti statunitensi specifici
Art. 13 Obbligo di comunicare cambiamenti delle circostanze in caso di
autocertificazione
In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un’autocertificazione secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge deve comunicare all’istituto finanziario svizzero notificante le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell’autocertificazione conformemente alla regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense.
Art. 14 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati
1Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri notificanti e la loro trasmissione all’IRS, i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione hanno i diritti sanciti nella LPD11.
2Nei confronti dell’AFC, i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione possono far valere esclusivamente un diritto d’accesso corrispondente a quello previsto dall’articolo 25 LPD ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per il soggetto statunitense specifico oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa (PA).
3Se le informazioni trasmesse all’IRS sono rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l’istituto finanziario svizzero notificante trasmette le informazioni rettificate all’AFC. Quest’ultima le inoltra all’IRS.
Sezione 8: Informazioni trasmesse automaticamente dall’IRS
Art. 15 Utilizzazione del numero d’identificazione fiscale svizzero per
persone fisiche
Gli istituti finanziari statunitensi notificanti e l’IRS utilizzano il numero AVS ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194613 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per la trasmissione delle informazioni concernenti persone fisiche che sono necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni.
11RS 235.1
12 RS 172.021
13 RS 831.10