Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 14 pagine

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Legge federale

notificante, non gli notifica cambiamenti delle circostanze o gli fornisce false indicazioni in merito.

Art. 33 Denuncia spontanea

1L’autore che denuncia spontaneamente una violazione degli obblighi è esente da pena se:

a. ha fornito indicazioni complete ed esatte circa la portata effettiva e il contenuto degli obblighi;

b. ha contribuito al chiarimento dei fatti e all’adempimento del suo obbligo; e

c. in precedenza non si è mai denunciato spontaneamente per un’infrazione intenzionale di medesima natura.

2L’impunità dell’autore ha effetto anche per i partecipanti.

Art. 34 Procedura e autorità competente

1Il perseguimento e il giudizio per un’infrazione alla presente legge sono disciplinati dalla DPA20.

2L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

Art. 35 Rinuncia al procedimento penale

L’AFC può prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità statunitense o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 36 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 37 Disposizioni transitorie concernenti gli obblighi di notifica

Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni transitorie concernenti gli obblighi di notifica per la trasmissione delle informazioni che, conformemente alle disposizioni transitorie dell’Accordo di cooperazione del 14 febbraio 201321 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA, devono essere trasmesse durante il primo anno che segue l’entrata in vigore della presente legge.

20RS 313.0

21 RS 0.672.933.63