Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 14 pagine

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Legge federale

dati, l’autorità competente svizzera sospende di propria iniziativa lo scambio automatico di informazioni con gli Stati Uniti.

Sezione 11: Disposizioni penali

Art. 28 Violazione degli obblighi

1È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

a. l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 4 capoverso 1;

b. gli obblighi di diligenza di cui all’articolo 5 capoverso 1;

c. l’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 1;

d. l’obbligo di trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1.

2Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 100 000 franchi. Nei casi meno gravi l’autorità competente prescinde dal procedimento penale o dalla punizione.

Art. 29 Violazione dell’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC

1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC cui sottostanno gli istituti finanziari svizzeri secondo l’articolo 20 capoverso 1.

2Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 50 000 franchi. Nei casi meno gravi l’autorità competente prescinde dal procedimento penale o dalla punizione.

Art. 30 Infrazioni a decisioni dell’autorità

È punito con la multa fino a 50 000 franchi chi, nel quadro di una verifica secondo l’articolo 23, intenzionalmente non ottempera a una decisione dell’autorità notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Art. 31 Infrazioni commesse nell’azienda

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).

Art. 32 Falsa autocertificazione

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente, omette di fornire un’autocertificazione o ne fornisce una falsa a un istituto finanziario svizzero

19 RS 313.0