Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 14 pagine
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Legge federale
particolare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD16 e i dati degni di particolare protezione di cui all’articolo 57r capoverso 2 della legge del 21 marzo 199717 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l’adempimento dei loro compiti. È fatto salvo l’articolo 40 LFINMA.
Art. 21 Obbligo del segreto
1Chiunque è incaricato dell’esecuzione dell’Accordo FATCA M1 e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.
2L’obbligo del segreto non si applica:
a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge;
b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal Dipartimento federale delle finanze a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge;
c. se la Convenzione dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.
3Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 23 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’Accordo FATCA M1.
Art. 22 Statistiche
L’AFC può approntare statistiche concernenti l’attuazione dell’Accordo FATCA M1.
Art. 23 Verifiche
1L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri notificanti.
2Per chiarire i fatti l’AFC può:
a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell’istituto finanziario svizzero notificante o richiederne la produzione;
b. raccogliere informazioni orali o scritte.
3Se constata che l’istituto finanziario non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.
16RS 235.1