Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 14 pagine
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Legge federale
4Se l’istituto finanziario e l’AFC non riescono ad accordarsi, l’AFC pronuncia una decisione.
5Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:
a. della qualità di istituto finanziario secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge;
b. del contenuto delle notifiche secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge.
Art. 24 Procedure elettroniche
1Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.
2In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
3In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.
Art. 25 Diritto procedurale applicabile
Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA18.
Art. 26 Rimedi giuridici
1Contro le decisioni dell’AFC secondo gli articoli 17–25 può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.
2L’opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.
3Se l’opposizione è stata presentata validamente, l’AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata.
4La decisione su opposizione può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Sezione 10: Modifica, sospensione e denuncia
Art. 27
1L’autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se, sulla base dell’Accordo FATCA M1, modifica, sospende o denuncia l’Accordo.
2Finché gli Stati Uniti non soddisfano i requisiti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in materia di confidenzialità e sicurezza dei