Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 14 pagine
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Legge federale
Art. 16 Inoltro di informazioni
1Ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero, l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dall’IRS alle autorità svizzere competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalla Convenzione e dall’articolo 3 paragrafo 8 dell’Accordo FATCA M1.
2Se la Convenzione lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dall’IRS ad altre autorità svizzere competenti per le quali tali informazioni sono di interesse. Se del caso, l’AFC chiede il consenso dell’IRS.
Sezione 9: Organizzazione e procedura
Art. 17 Compiti dell’AFC
1L’AFC provvede alla corretta applicazione dell’Accordo FATCA M1 e della presente legge.
2Adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all’applicazione.
3Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che taluni siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.
4Può emanare istruzioni.
Art. 18 Trattamento dei dati
1Per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge, l’AFC può trattare e notificare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali in materia fiscale.
2Può utilizzare sistematicamente i numeri d’identificazione fiscale secondo gli articoli 7 capoverso 2 lettera b e 15 della presente legge, nonché il numero d’identificazione fiscale (NIF) statunitense secondo l’articolo 1 paragrafo 1 lettera kk), per adempiere i suoi compiti secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge.
Art. 19 Sistema d’informazione
1L’AFC gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali e dei dati di persone giuridiche, inclusi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali in materia fiscale, che ha ricevuto in applicazione dell’Accordo FATCA M1 e della presente legge.
2I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell’AFC o da specialisti controllati dall’AFC.