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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 14 pagine

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Legge federale

3Il sistema d’informazione serve all’AFC per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

a. ricevere e inoltrare informazioni secondo l’Accordo FATCA M1 e il diritto svizzero;

b. tenere un registro degli istituti finanziari svizzeri notificanti;

c. trattare procedure legali connesse all’Accordo FATCA M1 e alla presente legge;

d. effettuare verifiche secondo l’articolo 23;

e. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;

f. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;

g. lottare contro i reati fiscali;

h. approntare statistiche.

4Il Consiglio federale definisce i dettagli che riguardano in particolare:

a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;

b. le categorie dei dati personali trattati;

c. l’elenco dei dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali;

d. le autorizzazioni di accesso e di trattamento;

e. la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.

5L’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo l’articolo 16 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce a quali autorità e a quali dati l’AFC può concedere l’accesso.

Art. 20 Obbligo di informazione

1Le persone e le autorità alle quali l’AFC trasmette informazioni ricevute dall’IRS secondo l’Accordo FATCA M1 e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione dell’Accordo FATCA M1 e della presente legge.

2L’AFC, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, gli organismi di autodisciplina di cui all’articolo 24 della legge del 10 ottobre 199714 sul riciclaggio di denaro e gli organismi di vigilanza di cui all’articolo 43a della legge del 22 giugno 200715 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) possono scambiarsi le informazioni non accessibili al pubblico di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge o la legislazione federale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in

14 RS 955.0

15 RS 956.1