Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Legge federale
Art. 2 Definizioni
I termini impiegati nella presente legge, segnatamente i termini qui appresso, sono da intendersi ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo FATCA M1:
a. istituto finanziario (lett. g);
b. istituto finanziario svizzero (lett. l);
c. istituto finanziario svizzero notificante (lett. o);
d. istituto finanziario non partecipante (lett. r);
e. conto statunitense oggetto di comunicazione (lett. cc);
f. soggetto statunitense specifico (lett. ff);
Art. 3 Istituti finanziari residenti in Svizzera
1Sono considerati istituti finanziari residenti in Svizzera gli istituti finanziari assoggettati a imposta in Svizzera.
2Gli istituti finanziari che non sono residenti fiscali in uno Stato o un territorio sono considerati residenti in Svizzera se:
a. sono stati costituiti secondo il diritto svizzero;
b. hanno la loro direzione, compresa la direzione effettiva, in Svizzera; o
c. sono sottoposti alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari.
3Un istituto finanziario residente in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è considerato istituto finanziario svizzero in relazione ai conti finanziari aperti presso lo stesso in Svizzera.
4Un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi fiduciari del trust (trustee) risiede in Svizzera. La residenza del trustee è determinata conformemente ai capoversi 1‒3.
5Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un istituto finanziario è considerato residente ai sensi del capoverso 1. Designa inoltre gli istituti finanziari esentati da imposta che sono considerati residenti ai sensi del capoverso 1.
Sezione 2 Obblighi derivanti dall’Accordo FATCA M1
Art. 4 Obbligo di registrazione presso l’IRS
1Gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a registrarsi presso l’IRS.
2Non sottostanno a tale obbligo gli istituti finanziari svizzeri:
a. elencati nell’allegato II sezioni I‒IV dell’Accordo FATCA M1; o
b. considerati dalle disposizioni d’esecuzione del Dipartimento del Tesoro statunitense come beneficiari effettivi esonerati o come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA che non sottostanno all’obbligo di registrazione.