Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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Per quanto concerne l’AFC, la legge FATCA M1 ne definisce i compiti e la portata delle competenze. Le tipologie di obblighi sono due: i primi riguardano le informazioni trasmesse, i secondi le informazioni ricevute. La legge FATCA M1 definisce altresì gli obblighi di cooperazione tra l’AFC e le autorità fiscali cantonali e comunali. Il mancato rispetto delle procedure applicabili comporta sanzioni penali. Conformemente all’Accordo FATCA M1, le Parti devono prevedere le dovute sanzioni in caso di cattiva applicazione. La legislazione di attuazione prevede pertanto sanzioni sia per gli atti intenzionali sia per quelli compiuti per negligenza. Al fine di evitare oneri amministrativi troppo elevati, soprattutto per gli istituti finanziari, le sanzioni penali non si applicano ai casi bagatellari (per negligenza). La legge FATCA M1 contiene infine le disposizioni transitorie necessarie alla coabitazione con la legge FATCA secondo il modello 2, come pure una delega di competenze per l’elaborazione dell’ordinanza d’esecuzione. Essa si ispira inoltre fortemente, nella misura del possibile, alla legge federale del 18 dicembre 201515 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI).

L’ordinanza FATCA precisa alcune disposizioni generali della legge FATCA, come la definizione della residenza o il trattamento di determinati conti. Fatta eccezione per le disposizioni proprie della normativa FATCA, l’ordinanza si ispira fortemente all’ordinanza del 23 novembre 201616 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn).

Sono altresì precisate le disposizioni transitorie materiali tese ad assicurare continuità nell’applicazione degli obblighi relativi alla normativa FATCA secondo il modello 2 e il modello 1.

Infine, la particolare tematica dell’obbligo di comunicazione dei numeri di identificazione fiscali statunitensi (US tax identification number, TIN statunitense), che riguarda tutte le giurisdizioni che applicano la normativa FATCA secondo il modello 1, non ha potuto essere oggetto dei negoziati. In linea di principio la mancata trasmissione dei TIN statunitensi comporta un rischio di inadempienza grave (significant non-compliance, v.

n. 4.1 [art. 5 par. 2]), in particolare nel settore delle assicurazioni di tutte le giurisdizioni che applicano il modello 1. Gli Stati Uniti sono consapevoli di questa difficoltà e hanno assicurato ai negoziatori di stare lavorando per una soluzione globale, anche se non sono ancora note la data di pubblicazione né le modalità di attuazione. È tuttavia disponibile una soluzione provvisoria applicabile in alcune circostanze ai conti preesistenti fino al 31 dicembre 202717. Dopo una valutazione globale, il Consiglio federale è comunque giunto alla conclusione che i vantaggi derivanti dalla firma dell’Accordo FATCA M1 prevalgono sull’assenza di una soluzione bilaterale.

15 RS 653.1

16 RS 653.11

17 Consultabile all’indirizzo: https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-24-78.pdf.