Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

A proposito dei TIN statunitensi, occorre osservare che in alcuni casi specifici sono difficili, o addirittura impossibili, da ottenere. Di conseguenza, se l’istituto finanziario non dispone di tale numero, non può trasmettere tutte le informazioni, poiché il sistema rifiuterà la trasmissione. Gli Stati Uniti sono consapevoli di questa problematica, che riguarda tutte le giurisdizioni che adottano il modello 1 dell’Accordo FATCA M1. Attualmente sussiste una disposizione transitoria che permette di ovviare alla mancanza del TIN statunitense in casi specifici. In occasione dei negoziati, gli Stati Uniti hanno assicurato di stare lavorando a una soluzione globale, applicabile a tutte le giurisdizioni che adottano il modello 1 della normativa FATCA (v. n. 3.1). Tale soluzione dovrebbe dunque consentire a tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti di trasmettere le informazioni conformemente all’allegato I.

(2) L’istituto finanziario svizzero notificante è tenuto innanzitutto a trasmettere il numero di conto. Qualora non fosse disponibile un numero di conto standard, i criteri equivalenti che permettano di individuare e identificare tale conto.

(3) Il nome e il numero di identificazione dell’istituto finanziario svizzero notificante, ossia il «Global intermediary identification number» (GIIN). Questo numero è rilasciato dall’IRS all’atto della registrazione dell’istituto finanziario presso l’IRS. Gli istituti finanziari svizzeri provvisti di un numero GIIN possono conservare il loro numero GIIN attuale, a condizione che si registrino nuovamente.

(4) Il saldo o il valore del conto alla fine dell’anno civile o alla fine del periodo di rendiconto appropriato; in caso di chiusura del conto prima della fine dell’anno o dell’appropriato periodo di rendiconto, occorre dichiarare il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura. In caso di contratti assicurativi con valore di riscatto o di contratti assicurativi di rendita, il valore di riscatto. Rimane ancora possibile utilizzare a fini della notifica altri valori basati su un metodo attuariale adeguato invece del valore di riscatto.

(5) In caso di conti di custodia, l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo di altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti nel conto. Sono compresi gli importi pagati o accreditati, quelli generati dagli averi detenuti sul conto nel corso dell’anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto. Devono altresì essere notificati l’importo totale lordo della vendita o del riscatto dei valori patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto in relazione ai quali l’istituto finanziario svizzero notificante abbia agito in veste di custode, broker, intestatario o comunque quale agente per il titolare del conto.

(6) In caso di conti di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto. Sono esonerati dalla notifica determinati conti di deposito, esclusi in virtù della regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense. Si tratta, in particolare, dei conti di garanzia della pigione con un valore inferiore a 50 000 USD. A tale proposito occorre effettuare un’analisi accurata delle disposizioni dell’allegato II.