Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Lo scambio automatico e reciproco di informazioni in materia fiscale deve consentire alla Svizzera di agevolare e migliorare l’adempimento fiscale. Per quanto concerne lo scambio automatico di informazioni, la Svizzera adotta una prassi basata sugli accordi multilaterali, come lo standard per lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, poiché non partecipano allo standard per lo scambio automatico di informazioni, gli Stati Uniti hanno elaborato l’Accordo FATCA M1. Di conseguenza, per poter ottenere informazioni da parte delle autorità fiscali statunitensi la Svizzera non aveva altra scelta che negoziare il cambio di modello dell’Accordo FATCA.

La necessità di stipulare un accordo internazionale bilaterale scaturisce dal fatto che l’agevolazione e il miglioramento dell’adempimento fiscale sono un obiettivo internazionale con una forte componente transfrontaliera, nella fattispecie nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Per di più, se le disposizioni di un accordo internazionale non sono direttamente applicabili, è altresì necessario dotarsi di una legislazione di attuazione nazionale. La procedura e le eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni esplicano l’effetto dissuasivo desiderato.

3.3 Attuazione

L’attuazione deve avvenire mediante una legge federale e un’ordinanza. Per il cambio di modello sono peraltro state negoziate anche disposizioni transitorie particolari, che garantiranno continuità nel passaggio dal modello 2 al modello 1 dell’Accordo FATCA. Tali disposizioni sono inoltre precisate nella legge sull’attuazione e completate dall’ordinanza, entrambe necessarie per una maggiore certezza del diritto. Saranno altresì elaborate istruzioni da parte dell’AFC, per consentire agli istituti finanziari di conformarsi in particolare agli schemi XML richiesti per la trasmissione. L’attuazione riguarda anche i Cantoni e i Comuni, benché in misura minore. La trasmissione può avvenire soltanto con l’ausilio di mezzi elettronici, conformemente ai requisiti dell’articolo 2 lettera d e dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LSgrI.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’Accordo FATCA M1 non richiede la trasposizione nel diritto nazionale né una procedura parlamentare. Trattandosi di un accordo intergovernativo, questo nuovo Accordo non deve essere ratificato dal Congresso statunitense. Sarà quindi applicabile dal momento in cui la Svizzera ne notificherà la ratifica da parte dell’Assemblea federale.

4 Commento ai singoli articoli

L’Accordo FATCA M1, che si basa sull’articolo 26 CDI CH-USA, comprende due allegati e un Memorandum d’intesa. L’allegato I descrive gli obblighi di diligenza in materia di identificazione dei conti statunitensi (n. 4.2), mentre l’allegato II designa le categorie di istituti finanziari esenti nonché i conti ritenuti adempienti (n. 4.3). Il Memorandum d’intesa contiene disposizioni transitorie specifiche che garantiscono continuità nell’applicazione della normativa FATCA nel corso dell’anno in cui avverrà il cambio di modello (n. 4.3.6).