Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
(7) Per tutti i casi non illustrati sopra, l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto nel corso dell’anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto in riferimento al quale l’istituto finanziario notificante è l’obbligato o il creditore. Sono altresì compresi l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno civile o di un altro appropriato periodo di rendiconto. La presente disposizione si applica anche a eventuali conti non citati espressamente e consente di evitare l’elusione dell’obbligo di trasmissione. L’istituto finanziario svizzero deve pertanto svolgere un’analisi circostanziata del tipo di conti da esso detenuti ai sensi degli allegati I e II.
Dal canto loro, gli Stati Uniti si impegnano a trasmettere in formato elettronico, conformemente alla procedura convenuta tra le autorità competenti, le informazioni illustrate di seguito.
(1) Il nome, l’indirizzo e il numero d’identificazione fiscale svizzero (NIF svizzero) delle persone che sono residenti in Svizzera e che detengono un conto finanziario negli Stati Uniti. Il NIF svizzero corrisponde al numero AVS. D’altronde, le persone svizzere residenti unicamente negli Stati Uniti non sono interessate dall’Accordo FATCA M1. Diversamente dal diritto fiscale statunitense che contempla un obbligo a livello globale, il diritto svizzero non prevede alcuna disposizione analoga. Per di più, diversamente dagli obblighi in capo agli istituti finanziari svizzeri, il beneficiario effettivo di una persona giuridica non deve essere oggetto di alcuna trasmissione di informazioni.
(2) Al pari degli obblighi imposti agli istituti finanziari svizzeri notificanti, gli istituti finanziari statunitensi notificanti sono tenuti a trasmettere in prima linea il numero di conto. E qualora non fosse disponibile un numero di conto standard, i criteri equivalenti che permettano di individuare e identificare tale conto.
(3) Il nome e il numero di identificazione dell’istituto finanziario statunitense notificante. Si tratta, anche in questo caso, del TIN rilasciato dall’IRS.
(4) In caso di conti di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati. In conformità con l’allegato II o ai sensi delle regolamentazioni del Dipartimento del Tesoro statunitense, occorre inoltre effettuare un’analisi dettagliata dei conti di deposito. Sono esclusi determinati conti, come ad esempio i conti di garanzia della pigione.
(5) In caso di conti che non sono conti di deposito, l’importo totale lordo dei dividendi di fonte statunitense pagato o accreditato sul conto. Sono compresi i conti di gestione e i conti correnti sui quali siano stati effettuati pagamenti di fonte statunitense. La notifica è tuttavia limitata ai pagamenti suddetti. Ad esempio, non sarebbero quindi oggetto della notifica i dividendi pagati da una società svizzera su un conto di gestione presso un istituto finanziario statunitense notificante.
(6) In caso di conti che non sono conti di deposito, i redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto.
Art. 3 Tempi e modalità dello scambio di informazioni