Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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4.1 Accordo FATCA secondo il modello 1

Preambolo

Il preambolo descrive gli obiettivi perseguiti dall’Accordo FATCA M1 e basa lo scambio automatico di informazioni sull’articolo 26 CDI CH-USA. Tali obiettivi consistono, in particolare, nello sviluppare la cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti, garantire la continuità dello scambio di informazioni al momento del passaggio all’Accordo FATCA M1 e ridurre gli oneri amministrativi correlati allo scambio automatico e reciproco di informazioni.

Art. 1 Definizioni

L’articolo 1 contiene la definizione di numerosi termini essenziali ai fini dell’applicazione dell’Accordo. Tali termini sono definiti con precisione nell’Accordo FATCA M1. Se uno di questi termini ha significati diversi in ambiti diversi del diritto di uno Stato, il significato che assume in materia di diritto fiscale di tale Stato prevale sugli altri.

Art. 2 Obblighi di ottenere e scambiare informazioni riguardo a conti oggetto di comunicazione

Il paragrafo 1 sancisce l’obbligo dell’autorità competente di ciascuna Parte di ottenere ogni anno dagli istituti finanziari notificanti le informazioni che dovranno essere scambiate ai sensi dell’articolo 3. Devono essere ottenute tutte le informazioni descritte. Se infatti una delle informazioni risultasse mancante, sarebbe impossibile trasmettere l’insieme delle informazioni. Ciò dipende dal sistema informatico.

Il paragrafo 2, che si articola in due parti, definisce le informazioni che devono essere ottenute da ciascuna autorità competente. La lettera a descrive gli obblighi della Svizzera, mentre la lettera b quelli degli Stati Uniti. La natura delle informazioni non è perfettamente reciproca. Come tutte le altre giurisdizioni che adottano il modello 1 dell’Accordo FATCA M1, anche la Svizzera trasmette più informazioni di quante ne riceva.

La Svizzera deve trasmettere tutte le informazioni illustrate di seguito in formato elettronico, conformemente alla procedura convenuta tra le autorità competenti.

(1) In caso di persone fisiche devono essere raccolti il nome, l’indirizzo e il numero d’identificazione fiscale dei soggetti statunitensi specifici (TIN statunitense) che sono titolari di un conto statunitense presso un istituto finanziario svizzero. In caso di persona giuridica non statunitense, devono essere ottenute le medesime informazioni se tale persona è controllata da una o più persone fisiche statunitensi, nella misura in cui il conto è un conto statunitense oggetto di comunicazione. I conti statunitensi devono essere identificati secondo gli obblighi di diligenza di cui all’allegato I. Dover ottenere informazioni sui conti detenuti da persone giuridiche che non sono soggetti statunitensi, vuol dire avere conoscenza del fatto che il beneficiario è un soggetto statunitense.