Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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Il paragrafo 1 descrive il principio di determinazione che permette di qualificare, definendone anche l’importo, un pagamento su un conto oggetto di comunicazione. Ogni Parte deve pertanto fare riferimento ai principi che disciplinano la normativa fiscale del proprio Stato. In Svizzera, in particolare, trovano applicazione i principi della legge federale del 14 dicembre 199018 sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 199019 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Secondo la normativa fiscale svizzera, non è quindi determinante la valuta di denominazione di un pagamento. Ne consegue che la riqualifica di un pagamento effettuato a favore di un terzo o dell’azionista in virtù della teoria del triangolo o della trasposizione potrebbe essere trattata come un dividendo e sarebbe riqualificata come tale anche ai sensi della normativa FATCA. È quanto contemplato anche dall’articolo 1 paragrafo 2 dell’Accordo.
Ai sensi del paragrafo 2, non è necessario trasporre nel franco svizzero o nel dollaro la valuta di denominazione nella quale è detenuto il conto.
Il paragrafo 3 definisce il periodo che deve essere preso in considerazione per lo scambio di informazioni. Conformemente alla volontà delle Parti, nel passaggio dal modello 2 al modello 1 dell’Accordo FATCA sussiste un’esigenza di continuità, che si riflette anche nella data di entrata in vigore, prevista al 1° gennaio di un anno civile. Nel corso del primo anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo, non avverrà alcuno scambio automatico. La trasmissione delle informazioni avverrà conformemente alla procedura applicabile all’Accordo FATCA, secondo il modello 2. Per le informazioni trasmesse tardivamente si adotta una procedura a sé stante (n. 4.3.6). Il primo scambio automatico di informazioni è previsto nel secondo anno, vale a dire nel 2028, sulla base delle informazioni ottenute al 31 dicembre 2027.
Il paragrafo 4 stabilisce un termine di nove mesi per lo scambio di informazioni, vale a dire al 30 settembre di ogni anno. Ciò riguarda la trasmissione di informazioni tra autorità competenti e presuppone che entro questo termine di nove mesi le informazioni siano prive di errori, altrimenti saranno respinte dal sistema informatico. Se la trasmissione delle informazioni non avvenisse entro il termine stabilito, la Svizzera sarebbe inadempiente rispetto ai propri obblighi e per estensione lo sarebbero anche gli istituti finanziari. Di conseguenza potrebbero essere avviate procedure di non conformità (art. 5 par. 2 Accordo FATCA M1). Al fine di rispettare tale termine, per la trasmissione all’AFC delle informazioni oggetto di notifica la legge sull’attuazione (n. 5.2.5) impone agli istituti finanziari svizzeri notificanti un termine di sei mesi dalla fine dell’anno civile oggetto di notifica.
Ai sensi del paragrafo 5 le autorità competenti devono stipulare un Competent Authority Agreement (CAA) che disciplini la procedura di scambio a livello formale e materiale. Tale CAA, attualmente in fase di negoziazione, definisce con precisione gli obblighi
18 RS 642.11
19 RS 642.14