Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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vigore dell’Accordo. L’obbligo della Svizzera non è legato a questo paragrafo e l’AFC è tenuta allo scambio di informazioni conformemente all’Accordo FATCA M1.

Art. 4 Applicazione della normativa FATCA nei confronti degli istituti finanziari svizzeri

Questo articolo sancisce la rinuncia da parte degli Stati Uniti a imporre l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte, riconoscendo la conformità degli istituti finanziari svizzeri notificanti alla legislazione statunitense. Affinché tale riconoscimento sia effettivo, la presente disposizione prevede due obblighi di principio cumulativi distinti (par. 1). Questa disposizione è completata da eccezioni previste per determinati casi particolari (par. 2–5) come pure da disposizioni di coordinamento (par. 6–7).

La prima condizione, elencata al paragrafo 1, si articola in due obblighi supplementari e riguarda l’attuazione dell’Accordo da parte dell’AFC e degli istituti finanziari svizzeri notificanti a livello materiale, formale e temporale. A livello materiale, obbliga l’AFC e gli istituti finanziari svizzeri notificanti a raccogliere le informazioni specificate dall’articolo 2 dell’Accordo. A livello formale e temporale, obbliga l’AFC e gli istituti finanziari svizzeri notificanti a effettuare annualmente, mediante la procedura elettronica prevista dall’Accordo, lo scambio delle informazioni raccolte. La presente disposizione è stata trasposta nella legge sull’attuazione (n. 5.2.5) in quanto non abbastanza chiara da poter essere applicata in maniera diretta.

La seconda condizione elencata alle lettere a–d) riguarda gli istituti finanziari svizzeri notificanti, i quali devono:

a) impegnarsi a identificare i conti statunitensi da notificare conformemente agli obblighi di diligenza di cui all’allegato I (n. 4.2). Si tratta di un rimando diretto nell’ambito dell’Accordo medesimo. Per maggiore chiarezza, nella legge sull’attuazione sono state trasposte anche altre disposizioni (n. 5.2.2);

b) registrarsi nel portale dedicato dell’IRS. La registrazione degli istituti finanziari sta alla base della normativa FATCA e non dipende dalla qualifica degli istituti finanziari svizzeri in quanto istituti finanziari notificanti. Talvolta gli obblighi prevedono obblighi di registrazione ma non necessariamente obblighi di notifica (n. 5.2.3). Pertanto, l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte non dipende dall’obbligo di notifica ma dall’obbligo di registrazione. Per garantire continuità nell’attuazione generale dell’Accordo FATCA M1, il Memorandum d’intesa prevede norme particolari per gli istituti che si reiscrivono (n. 4.3.6);

c) se un istituto finanziario svizzero notificante opera, ai sensi della normativa statunitense, in qualità di intermediario qualificato, di entità estera che procede alla trattenuta dell’imposta alla fonte o di trust estero, sui pagamenti di fonte statunitense eseguiti a favore di un istituto finanziario non partecipante deve essere effettuata la trattenuta dell’imposta alla fonte del 30 per cento. Ciò è dovuto al fatto che tali pagamenti non possono essere oggetto di una notifica all’IRS da parte del destinatario laddove quest’ultimo non sia vincolato alla normativa FATCA nella propria giurisdizione di residenza. Non si può quindi escludere il rischio di sottrazione d’imposta;