Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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Dipartimento del Tesoro statunitense a condizione che siano soddisfatte le tre condizioni cumulative illustrate di seguito:

a) l’istituto finanziario svizzero considera ognuna di queste entità correlate o succursali come un istituto finanziario non partecipante distinto ai fini di tutti gli obblighi di notifica e di trattenuta dell’imposta alla fonte e ognuna di queste entità correlate o succursali si identifica come istituto finanziario non partecipante presso le entità obbligate a trattenere l’imposta alla fonte;

b) ogni entità correlata o succursale deve identificare e comunicare i conti statunitensi che detiene conformemente alla regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense nella misura consentita dalle leggi applicabili all’entità correlata o alla succursale; e

c) l’entità correlata o la succursale non detiene specificamente conti statunitensi di soggetti non residenti nella giurisdizione in cui è ubicata l’entità correlata o la succursale oppure l’entità detiene conti di istituti finanziari non partecipanti che non sono ubicati in tale giurisdizione e non sono utilizzati dagli istituti finanziari svizzeri o da qualsiasi altra entità correlata per eludere gli obblighi imposti dalla regolamentazione statunitense. Occorre pertanto verificare in maniera oggettiva la costellazione ed essere in condizione di garantire che questa non sia finalizzata all’evasione fiscale.

Il paragrafo 6 riguarda l’applicazione temporale e vieta l’applicazione retroattiva dello scambio automatico. L’AFC non è tenuta a ottenere e scambiare automaticamente informazioni fintanto che analoghe informazioni sono notificate all’IRS dagli istituti finanziari notificanti in virtù della regolamentazione statunitense. Gli Stati Uniti sono sottoposti alla medesima limitazione temporale, con la differenza che la condizione temporale dipende dall’inizio dello scambio effettuato dalla Svizzera. In altri termini, gli Stati Uniti non sono tenuti a iniziare lo scambio di informazioni fino a quando la Svizzera non sarà in grado di garantire il primo scambio automatico.

Secondo il paragrafo 7, ai fini dell’attuazione dell’Accordo FATCA M1, la Svizzera può utilizzare direttamente e in via alternativa le definizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense anziché le definizioni dell’Accordo FATCA M1 e dell’allegato I. A sua volta la Svizzera deve offrire la medesima possibilità agli istituti finanziari svizzeri. La possibilità di scelta non deve avere come obiettivo quello di pregiudicare la corretta applicazione dell’Accordo.

Art. 5 Collaborazione ai fini della conformità e dell’applicazione

L’Accordo FATCA M1 prevede due tipi di collaborazione tra le Parti, in base alla gravità derivante dalla cattiva applicazione delle disposizioni.

Il paragrafo 1 riguarda gli errori di lieve entità o amministrativi. Se un’autorità competente ha motivo di ritenere che si sia verificato questo tipo di errore e che questo abbia comportato la notifica di informazioni incomplete o inesatte o causato altre violazioni di lieve entità delle disposizioni dell’Accordo FATCA M1, tale autorità lo