Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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delle Parti, i termini e le modalità di risoluzione di eventuali difficoltà legate a tale scambio. Esso si rivolge alle autorità competenti e non prevede obblighi per gli istituti finanziari notificanti. Qualora gli istituti finanziari svizzeri notificanti siano indirettamente interessati da un obbligo, l’ordinanza sull’attuazione dell’Accordo FATCA M1 conterrà le disposizioni del caso.
Dal momento che le informazioni trasmesse nel quadro dell’Accordo FATCA M1 sono dati sensibili protetti ai sensi della CDI CH-USA nonché dal segreto fiscale a livello interno, occorre garantire un grado equivalente di protezione durante e dopo il trattamento di tali dati. Il paragrafo 6 si riferisce quindi al trattamento dei dati da parte degli agenti che hanno accesso ai medesimi. La confidenzialità offerta dall’Accordo FATCA M1 è equivalente a quella della CDI CH-USA. Ciò implica che in linea di principio le informazioni trasmesse possono essere utilizzate esclusivamente a fini fiscali. È vietato qualsiasi altro utilizzo, fatto salvo l’eventuale consenso dell’altra Parte, che deve essere oggetto di una richiesta rivolta all’autorità competente. Se tale richiesta è formulata dagli Stati Uniti, devono essere rispettati la procedura applicabile e in particolare il diritto di essere sentiti ai sensi della legge federale. Inoltre, gli agenti e i terzi che si occupano del trattamento di tali dati sono anch’essi sottoposti al segreto d’ufficio o anche al segreto professionale.
Il paragrafo 7 riguarda anch’esso la confidenzialità, ma relativamente alle infrastrutture informatiche e alle procedure implementate. Nel corso dei negoziati, gli Stati Uniti hanno effettuato un sopralluogo per accertarsi che la Svizzera disponesse, da un lato, delle competenze a livello informatico e in termini di risorse umane tali da garantire standard di riservatezza sufficienti e, dall’altro, delle procedure formali per porvi rimedio in caso di problemi. Tali procedure prevedono che l’accesso a dati sia riservato a un numero ristretto di persone con una formazione specifica. Ciò comporta un’informazione adeguata e la necessità di formazione continua. Inoltre, gli agenti che trattano le informazioni relative alla normativa FATCA sono tenuti sia al segreto d’ufficio sia al segreto professionale. In caso di violazione sono passibili di sanzioni penali. Tali principi si applicano anche al personale federale, cantonale e comunale.
Il paragrafo 8, che scaturisce direttamente dal paragrafo 7, è una disposizione specifica per la Svizzera, in quanto l’autorità competente in materia di scambio di informazioni (AFC) non è la stessa di quella competente in materia di riscossione dell’imposta (autorità fiscale cantonale o comunale). Sebbene ciascuna autorità fiscale cantonale disponga della propria legge fiscale che sancisce il segreto fiscale, che attualmente deve essere conforme alla LIFD e alla LAID, gli Stati Uniti ne hanno auspicato la precisazione nell’ambito dell’Accordo. Al fine di adempiere tale disposizione, all’atto di ogni trasmissione l’AFC ha il dovere di ricordare ai Cantoni o ai Comuni incaricati della riscossione che le informazioni ricevute sono comunque informazioni confidenziali ai sensi della CDI CH-USA. Le sanzioni penali generali sono sufficienti e non richiedono alcuna normativa speciale.
Il paragrafo 9 si riferisce all’inizio dello scambio effettivo per gli Stati Uniti, vale a dire al momento a partire dal quale l’IRS conferma all’AFC che sono soddisfatte tutte le condizioni di confidenzialità summenzionate. Questo paragrafo si riferisce esclusivamente all’inizio dello scambio e non pregiudica in alcun modo l’entrata in