Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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d) se un istituto finanziario non rientra nei casi descritti qui sotto, ma agisce in modo analogo, tale istituto finanziario deve trasmettere il modulo della dichiarazione di trattenuta dell’imposta alla fonte al debitore della prestazione di fonte statunitense. Questo dimostra che le condizioni previste non sono esaustive. La presente disposizione consente di inglobare casi specifici che non siano contemplati in modo esplicito.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se un istituto finanziario non soddisfa i requisiti previsti, tale istituto non è sottoposto all’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte, salvo qualora detto istituto sia considerato un istituto finanziario non partecipante ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo. È quanto avviene in particolare se l’istituto finanziario viola gravemente i propri obblighi ai sensi dell’Accordo FATCA M1 e se la procedura idonea ha confermato il mancato rispetto di tali obblighi, ad esempio nel caso di un istituto finanziario svizzero che commette violazioni ripetute e gravi dell’obbligo di trasmettere uno o più tipi di informazioni previste dall’articolo 2 dell’Accordo.

Se il modello 1 prevede lo scambio automatico senza più distinguere tra i conti per i quali è stata fornita una dichiarazione di consenso e quelli per i quali tale dichiarazione non è stata fornita, allora sono notificati all’IRS tutti i conti identificati come statunitensi. Se pertanto tutti i conti sono notificati dettagliatamente, gli istituti finanziari non sono più tenuti a prelevare l’imposta alla fonte ai sensi del paragrafo 2.

Il paragrafo 3 riguarda in particolare i piani pensionistici riconosciuti. Conformemente all’allegato II, gli Stati Uniti riservano un trattamento particolare agli istituti finanziari svizzeri che trattano questo tipo di prodotti, nella misura in cui tali istituti presentano un basso rischio di evasione fiscale. Ne consegue, anche in virtù della regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense, che gli istituti finanziari svizzeri sono considerati istituti finanziari conformi alla no,rmativa FATCA, in quanto il prodotto è esonerato al pari dei beneficiari effettivi esonerati. Ciò riguarda tutte le forme pensionistiche riconosciute. Tale qualifica si applica sia al prodotto sia all’entità che fornisce la prestazione.

Secondo il paragrafo 4, gli Stati Uniti considerano tutti gli istituti finanziari non notificanti come istituti finanziari ritenuti adempienti o come beneficiari effettivi esonerati. Gli istituti finanziari interessati da questo paragrafo devono in linea di principio registrarsi presso l’IRS. Tuttavia, i gestori patrimoniali indipendenti hanno la possibilità di rinunciare alla registrazione se si limitano ad amministrare gli averi depositati su conti a nome dei clienti presso istituti finanziari che non sono istituti finanziari non partecipanti.

Il paragrafo 5 riguarda le entità correlate e le succursali che sono istituti finanziari svizzeri che operano in una giurisdizione che impedisce a tale entità di soddisfare i requisiti dell’Accordo. Ne è un esempio l’entità o la succursale che si trova in una giurisdizione la cui legislazione interna impedisce l’applicazione della normativa FATCA. Nonostante tale impossibilità, l’istituto finanziario svizzero che ottempera ai requisiti dell’Accordo continua a essere considerato conforme alla normativa FATCA o beneficiario effettivo esonerato ai sensi della regolamentazione del