Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
(vi) Dal 1° gennaio 2014 non possono più essere gestiti conti per soggetti statunitensi specifici che non risiedono in Svizzera, per istituti finanziari non partecipanti o per NFFE i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti.
(vii) Entro il 1° gennaio 2014 deve essere posta in vigore una procedura per verificare se un istituto finanziario gestisce conti di soggetti statunitensi specifici non residenti in Svizzera, di istituti finanziari non partecipanti o di NFFE i cui soggetti controllanti sono cittadini statunitensi o risiedono negli Stati Uniti. Se viene scoperto un conto di questo tipo, l’istituto finanziario è tenuto a dichiararlo come se fosse un istituto finanziario notificante oppure deve chiudere il conto.
(viii) Conformemente all’allegato I, in caso di conti aperti prima del 31 dicembre 2013 e detenuti da soggetti non residenti in Svizzera, l’istituto finanziario deve procedere all’identificazione dei conti statunitensi e dei conti di istituti finanziari non partecipanti. Deve inoltre chiudere detti conti oppure dichiararli come se fosse un istituto finanziario notificante.
(xi) Ogni entità correlata all’istituto finanziario deve essere registrata o costituita in Svizzera e deve soddisfare gli stessi criteri imposti all’istituto finanziario stesso.
(x) L’istituto finanziario non deve discriminare i soggetti statunitensi specifici residenti in Svizzera per quanto riguarda l’apertura o la tenuta di conti.
Da più parti sono state mosse critiche al fatto che questa situazione privilegia i cittadini statunitensi residenti in Svizzera rispetto ai cittadini svizzeri residenti negli Stati Uniti. Dal punto di vista statunitense questa differenza di trattamento è tuttavia intenzionale. Il Dipartimento del Tesoro statunitense riconosce il diritto di una persona di accedere a servizi finanziari nello Stato in cui risiede, ha però meno comprensione se un soggetto residente negli Stati Uniti dispone di un conto presso un istituto finanziario estero, sebbene di fatto il diritto statunitense non lo vieti. Potrebbe infatti capitare che il limite massimo del 2 per cento di valori patrimoniali gestiti per clienti domiciliati fuori dalla Svizzera o dell’UE venga superato facendo perdere all’istituto finanziario il privilegio di essere un istituto finanziario ritenuto adempiente alla normativa FATCA.
b. È considerato una banca locale un istituto finanziario che soddisfa le condizioni elencate di seguito.
(i) L’istituto finanziario opera unicamente (ed è autorizzato e regolamentato ai sensi della legislazione svizzera) come banca od organizzazione (cooperativa) di credito o analoga entità senza scopo di lucro. Il termine «banca» non deve essere interpretato soltanto ai sensi degli articoli 1 e 1a della legge federale dell’8 novembre 193425 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR), ma anche soddisfare le condizioni di cui all’allegato II.
25 RS 952.0