Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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(ii) L’attività dell’istituto finanziario consiste principalmente nella ricezione di depositi o nell’erogazione di prestiti, nel contesto di un’attività bancaria, a clienti al dettaglio non correlati. Con riferimento a un’organizzazione (cooperativa) di credito o analoga entità, ai membri, a condizione che nessun membro abbia una partecipazione superiore al cinque per cento.
(iii) L’istituto finanziario soddisfa i requisiti di cui alla sezione II lettera A paragrafi 2 e 3 dell’allegato II, che vietano l’esercizio in una sede fissa di affari al di fuori del territorio svizzero nonché la sollecitazione attiva di clienti al di fuori del territorio svizzero. Oltre al divieto di sollecitazione di clienti al di fuori del territorio svizzero, l’istituto finanziario non può consentire l’apertura di un conto sul proprio sito Internet.
(iv) L’istituto finanziario non ha in bilancio più di 175 000 000 USD in valori patrimoniali. Inoltre l’istituto finanziario e qualsiasi entità correlata non hanno, complessivamente, nel loro bilancio consolidato o combinato più di 500 000 000 USD.
(v) Qualsiasi entità correlata deve altresì essere costituita od organizzata ai sensi della legislazione svizzera e qualsiasi entità correlata che è un istituto finanziario, fatta eccezione per i fondi pensione descritti alla sezione II lettera A dell’allegato II o un istituto finanziario con soli conti di basso valore di cui alla sezione II lettera C dell’allegato II, deve soddisfare le condizioni previste nella presente lettera B.
C. Gli istituti finanziari con soli conti di basso valore che non sono società di investimento non sono istituti notificanti. La presente disposizione riflette gli obblighi di diligenza di cui all’allegato I, che escludono i conti di valore inferiore a 50 000 USD (n. 4.2.2), ma impone una condizione aggiuntiva in relazione al bilancio. Conformemente all’Accordo FATCA M1, questo genere di istituti finanziari rappresenta un basso rischio di evasione fiscale.
Al pari delle assicurazioni di puro rischio, anche gli istituti emittenti di carte di credito qualificati sono considerati a basso rischio, in quanto svolgono un mero ruolo di intermediazione e gli obblighi di diligenza sono rispettati dalle banche che effettuano le operazioni sui conti.
4.3.4 Sezione IV Società di investimento considerate istituti finanziari esteri ritenuti
adempienti e altre regole speciali
La sezione IV prevede agevolazioni per gli istituti finanziari che fanno parte di un gruppo di istituti finanziari. In tal modo possono godere di agevolazioni nella misura in cui gli obblighi di diligenza e di informazione sono ottemperati da un’altra entità anch’essa residente in una giurisdizione partner.
Nel caso dei trust, gli obblighi della normativa FATCA devono essere ottemperati da almeno uno dei trustee, il quale deve essere costituito in una giurisdizione partner o essere un istituto finanziario partecipante.
Le entità sponsorizzate e detenute da un’entità svizzera o estera devono accertarsi preventivamente che un’altra entità del gruppo che controlla la società d’investimento