Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

un’entità non soddisfa i requisiti di una NFFE se opera come un fondo di investimento il cui scopo è acquisire o finanziare società laddove si prefigga di detenerne successivamente le partecipazioni nei suoi immobilizzi;

f. la NFFE non esercita ancora alcuna attività e non l’ha svolta in passato, ma investe capitali in vista dell’esercizio di un’attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario, posto che la NFFE non soddisfi più questa deroga trascorsi 24 mesi dalla sua costituzione;

g. negli ultimi cinque anni la NFFE non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione al fine di proseguire le proprie attività in un settore diverso da quello di un istituto finanziario;

h. la NFFE effettua soprattutto operazioni di finanziamento e di copertura per entità correlate che non sono istituti finanziari, a condizione che la principale attività operativa delle entità correlate non sia quella di un istituto finanziario;

i. la NFFE non è una «NFFE esclusa dal campo di applicazione» secondo la regolamentazione del Dipartimento del Tesoro statunitense, vale a dire che soddisfa una delle condizioni seguenti: (i) è una società quotata in borsa, (ii) è un’entità collegata di società quotate in borsa, (iii) è un’entità membro di un gruppo allargato o (iv) è un’entità territoriale completamente controllata, in maniera diretta o indiretta, da uno o più soggetti statunitensi residenti;

j. la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti: nello Stato in cui risiede la NFFE è (i) costituita per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali o educative, (ii) è esente da imposizione fiscale, (iii) non ha un beneficiario effettivo con diritti di proprietà sui proventi o sui valori patrimoniali, (iv) il diritto applicabile nello Stato in cui la NFFE ha sede esclude l’attribuzione dei proventi a favore di una persona fisica o di un’entità che non abbia finalità caritatevoli, salvo quale contropartita per i servizi resi e (v) all’atto dello scioglimento, la legislazione dello Stato di residenza permette esclusivamente l’attribuzione degli attivi a favore di un’organizzazione statale o senza finalità di lucro.

La sezione VI lettera C stabilisce le condizioni a cui un istituto finanziario deve sommare il controvalore di tutti i conti detenuti da una stessa persona e che sono gestiti per tale persona dall’istituto stesso o da un’entità a lui correlata.

4.3 Allegato II

4.3.1 Sezione I Beneficiari effettivi esonerati diversi da fondi

L’allegato II descrive le categorie di istituti finanziari svizzeri e di prodotti esclusi dal campo di applicazione della normativa FATCA o ritenuti conformi all’Accordo FATCA M1 poiché presentano un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense. L’allegato II può essere aggiornato mediante un accordo amichevole tra le autorità competenti di entrambi gli Stati, al fine di includere o stralciare enti o prodotti.