Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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a. gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri nei confronti dell’AFC e dell’IRS;

b. lo scambio automatico di informazioni tra l’AFC e l’IRS;

c. le pene previste per violazioni dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1;

d. secondo l’Accordo FATCA M1, se chiaramente menzionato nello stesso la Svizzera può lasciare la possibilità agli istituti finanziari svizzeri di scegliere di applicare le disposizioni dell’Accordo o, alternativamente, quelle del Dipartimento del Tesoro statunitense. Cela implique que, même si l'accord FATCA M1 impose à la Suisse l'obligation de mettre en œuvre les dispositions de l'accord dans son droit interne, les établissements financiers peuvent se baser directement sur la législation américaine. Tuttavia, un istituto finanziario svizzero che opti per l’applicazione delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense dovrà applicarle in modo continuo e coerente.

Art. 2 Definizioni

La legge FATCA M1 non contiene proprie definizioni di termini o espressioni. Essa rimanda alle definizioni di cui all’articolo 1 paragrafo 1 dell’Accordo FATCA M1.

Art. 3 Istituti finanziari residenti in Svizzera

Cpv. 1–3

L’espressione «istituto finanziario svizzero» designa (i) un istituto finanziario residente in Svizzera, escluse le succursali di tale istituto finanziario situate al di fuori della Svizzera; e (ii) una succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se tale succursale è situata in Svizzera (cfr. art. 1 par. 1 lett. I dell’Accordo FATCA M1). La residenza non è definita dall’Accordo FATCA M1 ed è disciplinata dal diritto nazionale. Di conseguenza, è necessaria una regolamentazione nella legge FATCA M1 se:

1. l’istituto finanziario è residente a fini fiscali in Svizzera; secondo l’Accordo FATCA M1 l’istituto finanziario è residente in Svizzera;

2. l’istituto finanziario, che non sia un trust, non è residente a fini fiscali in alcuno Stato o territorio; secondo l’Accordo FATCA M1 l’istituto finanziario è considerato residente nello Stato e nel territorio (i) secondo il cui diritto è stato costituito, (ii) dove si trova la sua sede di direzione (compresa la sua sede di direzione effettiva) o (iii) in cui è sottoposto alla vigilanza sui mercati finanziari;

3. l’istituto finanziario è un trust; secondo l’Accordo FATCA M1 l’istituto finanziario è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei trustee è residente in Svizzera o se il trust è gestito da una filiale di un trustee residente in Svizzera; la residenza è determinata in funzione dei capoversi 1–3; tuttavia, un trust che è un istituto finanziario non è considerato fiscalmente residente in Svizzera se (i) uno dei trustee è residente in un’altra giurisdizione ove vige un Accordo FATCA (modello 1 o 2) e comunica le