Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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poter continuare a utilizzare il proprio numero GIIN. Per i gruppi ciò vuol dire non dover reiscrivere ogni singolo istituto finanziario.
Il paragrafo 7 sancisce gli obblighi e i termini applicabili agli agenti pagatori con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte qualora vengano a conoscenza della reiscrizione di un istituto finanziario svizzero, che tuttavia non sia ancora stata ripresa nel portale Internet dell’IRS. Tali disposizioni migliorano la certezza del diritto e consentono di rispettare gli obblighi di trattenuta dell’imposta alla fonte.
I paragrafi 8 e 9 riguardano le notifiche trasmesse tardivamente. Per riuscire a garantire la trasmissione di informazioni nell’anno del cambio di modello, le Parti si sono impegnate ad attuare una procedura che consenta di limitare le notifiche trasmesse tardivamente. A causa del cambiamento di canale, le notifiche trasmesse tardivamente generano lavoro aggiuntivo ed è pertanto importante che la Svizzera e gli Stati Uniti riescano a limitarle il più possibile. Gli Stati Uniti dovranno dunque comportarsi con la Svizzera e informarla in maniera tale da consentirle di richiedere le informazioni presso gli istituti finanziari. Il cambiamento di canale rende inoltre impossibile trasmettere le informazioni secondo il consueto schema XML. È stato sviluppato di conseguenza uno schema XML specifico.
5 Commento alla legge d’applicazione
5.1 Presentazione della legge FATCA secondo il modello 1
L’Accordo FATCA M1 e i suoi due allegati contengono in linea di principio le basi di diritto materiali necessarie alla legge FATCA M1. Tuttavia non tutte le relative disposizioni sono sufficientemente dettagliate e concrete e quindi direttamente applicabili, ragione per cui è necessario adottare una legge federale. La legge FATCA M1 precisa tra l’altro le disposizioni concernenti l’organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili. Considerato che la normativa FATCA e lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard dell’OCSE (standard comune di comunicazione di informazioni, SCC) sono fondamentalmente simili, la legge d’applicazione è intesa ad allineare le disposizioni e procedure applicabili dei due sistemi al fine di consentire un’attuazione quanto più possibile efficace per il settore interessato e per l’Amministrazione.
5.2 Commento alla legge FATCA secondo il modello 1
Le disposizioni di questa nuova legge si ispirano, nella misura del possibile, alle disposizioni della LSAI e dell’OSAIn.
5.2.1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La legge FATCA M1 disciplina i seguenti obblighi: