Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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(p. es. per via del controllo del gruppo o della direzione dell’entità) (lo sponsor) adempia gli obblighi previsti dalla normativa FATCA. L’allegato II sezione IV lettera C definisce le condizioni che devono essere soddisfatte come pure l’obbligo di registrazione. All’atto dell’iscrizione nel portale dell’IRS, queste entità devono richiedere e ricevere un numero GIIN corrispondente (in qualità di istituto finanziario notificante nel caso di un rapporto di gruppo o in qualità di sponsor nel caso della direzione della società d’investimento sponsorizzata).

Sono ritenuti adempienti alla normativa FATCA anche i consulenti svizzeri in investimenti e i gestori patrimoniali svizzeri nella misura in cui la loro unica attività consiste nel fornire per conto di terzi, in virtù di una procura o di un’autorizzazione analoga, la propria consulenza per quanto riguarda l’investimento o la gestione di averi depositati da un cliente presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante (allegato II sez. IV).

I veicoli svizzeri di investimento collettivo sono trattati come entità adempienti a condizione che l’identificazione dei clienti e le notifiche siano eseguite da un altro istituto finanziario. L’identificazione del cliente e la conseguente notifica spettano alla banca depositaria.

4.3.5 Sezione V Conti esclusi

La sezione V enumera i prodotti che non sono trattati come conti finanziari. Ciò significa che anche gli istituti normalmente soggetti all’obbligo di notifica sono esenti dall’obbligo di verifica, identificazione e notifica per questo tipo di conti.

Sono considerati prodotti esenti i conti o i prodotti previdenziali detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati (istituzioni che perseguono lo scopo della previdenza), le polizze di libero passaggio, i contratti di previdenza vincolata conclusi con gli istituti di assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie ai sensi dell’ordinanza del 13 novembre 198526 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), nonché altri conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.

4.3.6 Memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding)

I paragrafi 1–6 riguardano le procedure applicabili alla reiscrizione degli istituti finanziari svizzeri, che permettono di garantire la transizione dal modello 2 al modello 1, nonché la scadenza degli accordi FFI che gli istituti finanziari svizzeri hanno dovuto firmare nell’ambito dell’Accordo FATCA secondo il modello 2.

Per poter essere presenti nel portale Internet dell’IRS nel più breve tempo possibile, gli istituti finanziari svizzeri devono rispettare determinati termini di reiscrizione. La procedura rimanda direttamente al portale Internet dell’IRS. Il Memorandum d’intesa descrive inoltre gli obblighi che gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti a soddisfare per

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