Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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banche locali (sez. III lett. B) nonché altri istituti finanziari che non sono società di investimento e gli emittenti di carte di credito qualificati (sez. III lett. C e D).

a. È considerato istituto finanziario con clientela locale un istituto finanziario che soddisfa tutti i criteri sottostanti.

(i) È autorizzato in Svizzera e disciplinato dal diritto svizzero.

(ii) Non deve possedere alcuna sede di affari fissa al di fuori della Svizzera. Nelle disposizioni esecutive definitive è stata allentata la limitazione secondo cui un istituto finanziario locale non debba possedere alcuna sede di affari fissa al di fuori dello Stato in cui è stato costituito. Tale istituto è autorizzato se le sue sedi di affari all’estero non sono pubblicizzate e se esercitano esclusivamente funzioni di supporto amministrativo. Poiché le condizioni che un istituto finanziario con clientela locale deve adempiere definiscono pure questa limitazione, anche per gli istituti finanziari svizzeri – che peraltro soddisfano tutte le altre condizioni previste dalla lettera a – un tale back office estero non risulta dannoso.

(iii) Non è autorizzato ad acquisire attivamente clienti al di fuori della Svizzera. La gestione di un proprio sito Internet non si configura come acquisizione della clientela nella misura in cui nel sito non si faccia espressamente riferimento alla gestione di relazioni di conto e all’erogazione di prestazioni per persone residenti al di fuori della Svizzera o non si cerchi di acquisire in altro modo clienti statunitensi. L’idea alla base di questo status speciale per gli istituti finanziari con clientela soprattutto locale è privilegiare gli istituti finanziari attivi quasi esclusivamente nello Stato in cui sono stati costituiti. Malgrado l’estensione del concetto di clientela locale a clienti residenti in uno Stato membro dell’UE e del Regno Unito, esiste il divieto di acquisizione di clienti fuori dalla Svizzera. Ciò corrisponde anche agli accordi che gli Stati Uniti hanno concluso con Regno Unito, Danimarca e Irlanda. Una banca locale danese non può acquisire clienti fuori dalla Danimarca, ad esempio presso la vicina Germania settentrionale.

(iv) È tenuto, conformemente al diritto svizzero, a trasmettere le informazioni relative ai conti detenuti dai clienti svizzeri o a trattenere l’imposta alla fonte. Questa condizione è considerata soddisfatta per quanto riguarda i dividendi e gli interessi svizzeri che soggiacciono all’imposta preventiva.

(v) Almeno il 98 per cento dei beni patrimoniali gestiti dall’istituto finanziario deve essere detenuto su conti di persone residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE e del Regno Unito. Secondo le disposizioni esecutive definitive del Dipartimento del Tesoro statunitense, questa estensione del concetto di clientela locale a clienti residenti in uno Stato membro dell’UE e del Regno Unito è prevista soltanto per gli istituti finanziari degli Stati membri dell’UE e del Regno Unito. Pertanto, per quanto riguarda il calcolo del limite del 98 per cento di clientela locale, gli istituti finanziari svizzeri risultano essere un po’ meglio trattati rispetto agli istituti con sede in uno Stato dell’UE, poiché i clienti locali di tali istituti svizzeri possono essere domiciliati in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE oppure del Regno Unito, mentre per gli istituti dell’UE la clientela locale è costituita dai clienti domiciliati in altri Stati dell’UE ma non in Svizzera.