Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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relativo alle disposizioni dei §288–288f del titolo 22 del diritto statunitense22 concernenti le relazioni estere sono riconosciute come tali o come organizzazioni che hanno concluso un accordo di sede con un ente governativo estero. Su tale base, anche le organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo fiscale23 potrebbero essere trattate come beneficiari effettivi esonerati.
c. La Banca nazionale svizzera e tutte le istituzioni di sua proprietà. Le spiegazioni concernenti le istituzioni di risparmio a favore del personale di enti pubblici di cui alla lettera a (sopra) valgono analogamente anche per la relativa istituzione della Banca nazionale.
4.3.2 Sezione II Fondi considerati beneficiari effettivi esonerati
A. Tutti gli istituti che perseguono lo scopo della previdenza. Tra questi rientrano gli istituti del 2° pilastro e del pilastro 3a, gli istituti di libero passaggio, gli istituti collettori di cui all’articolo 60 della legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), i fondi di garanzia, i fondi di aiuto sociale finanziati dai datori di lavoro nonché le fondazioni d’investimento alle quali partecipano esclusivamente gli istituti summenzionati.
B. Vi rientrano inoltre le entità che sono istituti finanziari svizzeri soltanto in quanto entità di investimento, a condizione che ogni detentore diretto di una partecipazione nell’entità sia un beneficiario effettivo esonerato e che ogni detentore diretto di una partecipazione al capitale di debito in tale entità sia un ente di deposito o un beneficiario effettivo esonerato.
4.3.3 Sezione III Istituti finanziari ritenuti adempienti
Nel caso degli istituti finanziari elencati nella sezione III e ritenuti adempienti alla normativa FATCA, occorre differenziare tra gli istituti finanziari che sottostanno all’obbligo di registrazione e gli istituti finanziari certificati. Gli istituti finanziari che sottostanno all’obbligo di registrazione possono essere obbligati, in parte o a determinate condizioni, a verificare, identificare e notificare i conti, mentre gli istituti finanziari certificati sono esonerati da tali obblighi (n. 4.3.1 e 4.3.2).
Questa categoria comprende gli istituti finanziari ritenuti adempienti alla normativa FATCA, segnatamente gli istituti finanziari con clientela locale (sez. III lett. A), le
22 cfr. PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
23 Consiglio internazionale degli aeroporti (ACI), Agenzia mondiale antidoping (WADA), Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA), Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA) e Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN).
24 RS 831.40