Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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elaborati e i giustificativi che si sono procurati per adempiere i propri obblighi secondo l’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1.

In qualità di disposizione generale concernente la contabilità e la presentazione dei conti, l’articolo 958f capoverso 1 CO prevede che i libri di commercio e i documenti contabili, nonché la relazione sulla gestione e la relazione di revisione siano conservati per dieci anni. Inoltre, conformemente all’articolo 7 della legge del 10 ottobre 199734 sul riciclaggio di denaro (LRD), gli intermediari finanziari devono allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla LRD in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d’affari come pure sull’ottemperanza alle disposizioni della LRD. Gli intermediari finanziari sono tenuti a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d’affari o dalla conclusione della transazione. Il diritto svizzero non contiene tuttavia una disposizione esplicita riferita all’Accordo FATCA M1. Non è chiaro se le suddette disposizioni si applichino anche ai documenti e giustificativi che gli istituti finanziari si procurano per adempiere gli obblighi di diligenza previsti dall’Accordo FATCA M1. Il Forum globale ha riprovato questa situazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni e ha raccomandato l’introduzione nella LSAI di una disposizione esplicita relativa all’obbligo di conservazione. Dal momento che gli obblighi dell’Accordo FATCA M1 sono simili, una disposizione identica nella legge FATCA M1 deve di conseguenza prevedere che gli istituti finanziari svizzeri notificanti abbiano l’obbligo di registrare le misure intraprese e i giustificativi raccolti per ottemperare agli obblighi di diligenza. A tal fine, sono tenuti a conservare, conformemente alle prescrizioni dell’articolo 958f capoverso 1 CO, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere i propri obblighi. Il riferimento a tale disposizione è inteso ad assicurare la coerenza tra l’Accordo FATCA M1, la LSAI e il CO.

5.2.7 Diritti e obblighi dei soggetti statunitensi specifici

Art. 13 Obbligo di comunicazione dei cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione

L’articolo 13 stabilisce che una persona che ha rilasciato un’autocertificazione è tenuta a comunicare all’istituto finanziario svizzero notificante, in caso di cambiamento delle circostanze, le nuove informazioni pertinenti, nel quadro dell’autocertificazione. In questo modo si chiarisce che la responsabilità dell’aggiornamento delle informazioni documentate presso l’istituto finanziario non è soltanto dell’istituto finanziario, ma anche della persona che ha compilato l’autocertificazione.

Art. 14 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

Cpv. 1

34 RS 955.0