Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
Quando trasmette le informazioni, l’AFC segnala all’IRS le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalla CDI CH-USA (cfr. art. 3 par. 6 dell’Accordo FATCA M1).
Cpv. 4
L’Accordo FATCA M1 rimanda all’articolo 26 della CDI CH-USA, che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. La CDI CH-USA autorizza l’utilizzazione delle informazioni trasmesse anche per fini diversi da quelli fiscali, sempreché tale impiego sia autorizzato dal diritto di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato che ha trasmesso le informazioni lo autorizzi. Prevede inoltre che le informazioni trasmesse possano essere comunicate dalla parte che le ha ricevute a una terza parte, previa autorizzazione dell’autorità competente della parte che le ha trasmesse. L’AFC è competente per il rilascio di tale autorizzazione. Se le informazioni ottenute sono destinate a essere inoltrate ad autorità penali ai fini del perseguimento di altri reati non fiscali, l’AFC autorizza l’inoltro d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia (UFG). Questa disposizione è analoga all’articolo 15 capoverso 4 LSAI e all’articolo 20 capoverso 3 della legge del 28 settembre 201229 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF).
Cpv. 5
Questo progetto di legge non incide in alcun modo sul segreto bancario interno, segnatamente sulla situazione per i contribuenti svizzeri in relazione ai loro conti bancari in Svizzera. Le regole concernenti l’ottenimento di informazioni bancarie in Svizzera ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero non cambiano. Secondo l’articolo 9 capoverso 1, gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono all’AFC le informazioni specificate nell’Accordo FATCA M1. Si tratta di informazioni relative ai soggetti statunitensi specifici ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera ff) dell’Accordo FATCA M1. È possibile che alcuni di questi soggetti risultino simultaneamente residenti fiscali in Svizzera. In tal caso le informazioni trasmesse all’AFC da un istituto finanziario svizzero notificante potrebbero essere interessanti anche per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale svizzero. Per garantire che il segreto bancario interno non venga toccato da questo progetto di legge, il capoverso 5 precisa che le informazioni trasmesse all’AFC in virtù dell’articolo 9 capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero soltanto se avrebbero potuto essere ottenute sulla base del diritto svizzero. Si tratta secondo il diritto vigente di casi in procedimenti penali fiscali aperti secondo la legge federale del 22 marzo 197430 sul diritto penale amministrativo (DPA; reati concernenti l’imposta preventiva, le tasse di bollo o l’imposta sul valore aggiunto nonché provvedimenti speciali d’inchiesta ai sensi degli art. 190 segg. LIFD) o secondo il Codice di procedura penale31 (CPP; delitti fiscali secondo gli art. 186 e 187 LIFD).
29 RS 651.1
30 RS 313.0
31 RS 312.0