Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

se desiderano o meno procedere a una trasmissione. Alla luce di queste considerazioni, l’applicazione dell’articolo 37 LPD avrebbe come conseguenza che l’AFC respingerebbe ogni volta l’opposizione in virtù del suo obbligo legale di comunicazione. Per quanto concerne le persone giuridiche che possono altresì essere oggetto di una trasmissione di informazioni, i diritti nei confronti delle autorità sono disciplinati dall’articolo 57r della legge del 21 marzo 199736 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Non esiste attualmente alcun diritto di accesso alle informazioni. Tuttavia, le persone giuridiche possono richiedere che l’autorità pronunci una decisione in virtù dell’articolo 25a PA.

Cpv. 3

Se in una decisione passata in giudicato viene constatato che le informazioni già fornite all’IRS erano inesatte, l’istituto finanziario svizzero notificante trasmette le informazioni rettificate all’AFC. Quest’ultima le fa poi pervenire all’IRS.

5.2.8 Informazioni trasmesse automaticamente dall’IRS

Art. 15 Utilizzazione del numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche

Considerato il volume molto elevato di dati, è evidente che questi scambi potranno essere effettuati efficacemente soltanto se è possibile identificare in modo univoco le persone interessate e automatizzare gli scambi.

Il numero d’identificazione fiscale deve essere utilizzato unicamente per l’adempimento dei compiti precisati nella legge FATCA M1, ossia lo scambio automatico di dati a fini fiscali.

Art. 16 Inoltro di informazioni

Cpv. 1

L’Accordo FATCA M1 rimanda all’articolo 26 della CDI CH-USA, che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. La CDI CH-USA determina quali siano le persone e autorità autorizzate a venire a conoscenza delle informazioni ricevute. Il diritto svizzero stabilisce a quali persone e autorità debbano essere comunicate le informazioni ricevute e con quale procedura (p. es. automaticamente o su richiesta). L’articolo 111 LIFD prevede, ad esempio, che le autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD si assistano vicendevolmente e che comunichino gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettano loro, su richiesta, di consultare gli atti ufficiali. In deroga al diritto svizzero vigente, il capoverso 1 dispone che l’AFC trasmette le informazioni ricevute alle autorità competenti svizzere per il calcolo e la riscossione delle imposte rientranti nel campo di applicazione della CDI CH-USA. L’Accordo FATCA M1 poggia sulla CDI CH-USA. Nel quadro di quest’ultima, il Consiglio federale

36 RS 172.010