Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri e la loro trasmissione all’IRS, le persone fisiche oggetto di comunicazione possono far valere i loro diritti in applicazione della LPD. Le persone giuridiche non godono più dei diritti previsti dalla LPD bensì dei diritti sanciti nel CC.

Cpv. 2

Al fine di garantire che le persone giuridiche oggetto di comunicazione possano far valere un diritto d’accesso nei confronti dell’AFC, al capoverso 2 è previsto un diritto d’accesso autonomo il cui contenuto corrisponde al contenuto del diritto d’accesso previsto all’articolo 25 LPD e che si applica sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche. Le persone fisiche e le persone giuridiche oggetto di comunicazione possono far valere nei confronti dell’AFC esclusivamente il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione (cpv. 2 primo periodo). Inoltre, conformemente all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196835 sulla procedura amministrativa (PA), esiste un diritto di ottenere una decisione da parte dell’autorità di impugnazione nella misura in cui la trasmissione dei dati comporterebbe, per la persona soggetta all’obbligo di comunicazione, inconvenienti che non siano ragionevolmente esigibili da tale persona in assenza di garanzie dello Stato di diritto (cfr. cpv. 2 secondo periodo).

Ciò significa in concreto che le persone fisiche interessate possono far valere il diritto d’accesso secondo l’articolo 25 LPD sia nei confronti dell’istituto finanziario svizzero notificante sia nei confronti dell’AFC. Hanno il diritto di sapere se vengono trattati dati che le concernono. L’istituto finanziario svizzero notificante o l’AFC devono comunicare alla persona interessata tutti i dati che la riguardano, comprese le informazioni disponibili circa l’origine dei dati, lo scopo e, se del caso, le basi legali del trattamento, nonché le categorie dei dati personali trattati, le persone coinvolte nella raccolta e i destinatari dei dati. Secondo l’articolo 32 capoverso 4 LPD, una persona fisica interessata dispone altresì del diritto di richiedere la rettifica di dati inesatti. La trasmissione di dati all’estero avviene nel quadro di una procedura automatizzata. L’AFC non procede ad alcuna verifica materiale dei dati. Non sarebbe in ogni caso in grado di effettuarla poiché sono gli istituti finanziari svizzeri a essere in contatto con i titolari dei conti e ad applicare gli obblighi di diligenza. Di conseguenza, il diritto alla rettifica di dati inesatti è da far valere presso l’istituto finanziario. Nei confronti dell’AFC questo diritto è limitato ai casi di errore di trasmissione (p. es. se si verifica un errore nella trasmissione dei dati dall’istituto finanziario all’AFC e il saldo del conto risulta di 10 000 anziché 1000 franchi). È invece escluso il diritto di opposizione alla comunicazione di dati personali che può essere fatto valere dalla persona fisica interessata nei confronti dell’organo federale competente in virtù dell’articolo 37 LPD. Nel quadro della normativa FATCA la trasmissione delle informazioni avviene sulla base di un accordo internazionale bilaterale che disciplina esattamente quali informazioni devono essere trasmesse, in merito a chi e quando. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti e l’AFC non dispongono di alcun margine discrezionale per decidere

35 RS 172.021