Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
5.2.3 Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri notificanti
Art. 7
Cpv. 1–3
Ogni istituto finanziario svizzero notificante è tenuto a iscriversi spontaneamente presso l’AFC, anche se in seguito dovesse risultare che non gestisce alcun conto oggetto di comunicazione. Al momento dell’iscrizione deve indicare in particolare il numero d’identificazione delle imprese (IDI). Al venire meno della sua qualità di istituto finanziario svizzero notificante o alla cessazione dell’attività commerciale, l’istituto finanziario è tenuto a informare spontaneamente l’AFC.
Cpv. 4
In concreto, significa che il trust è considerato un istituto finanziario non notificante soltanto se il trustee ha ottemperato ai suoi obblighi di notifica, di diligenza e di identificazione come lo avrebbe fatto il trust. Se il trust è un istituto finanziario notificante nello Stato A ma il suo trustee è residente nello Stato B, il trust è esentato dall’obbligo di notifica unicamente se il trustee ha espletato tale obbligo secondo il diritto dello Stato A.
5.2.4 Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri notificanti
Art. 8
Entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione di informazioni, gli istituti finanziari svizzeri notificanti informano i soggetti statunitensi specifici, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:
a. la propria qualità di istituto finanziario svizzero notificante;
b. l’Accordo FATCA M1, ai sensi dell’articolo 1; in particolare, devono spiegare il tipo di informazioni che vengono scambiate;
c. l’utilizzazione autorizzata delle informazioni secondo l’Accordo FATCA M1 ai sensi dell’articolo 1;
d. i diritti di cui dispongono i soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione secondo la legge federale del 25 settembre 202027 sulla protezione dei dati (LPD) e del Codice civile28 (CC) in materia di persone giuridiche e della legge FATCA M1. Entro il 31 gennaio dell’anno della prima trasmissione, le persone interessate dalla
27 RS 235.1
28 RS 210