Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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legge FATCA M1 devono essere informate del fatto che le informazioni che le concernono verranno trasmesse all’AFC e che l’AFC le inoltrerà all’IRS.

L’obbligo di informazione serve a garantire che i soggetti statunitensi specifici siano in particolare informati in merito ai loro diritti secondo la LPD e la legge FATCA M1 (cfr. art. 14 della legge FATCA M1). Per quanto concerne le persone giuridiche, vanno informate in virtù degli articoli 28 e seguenti CC nella misura in cui non sono più coperte dalla LPD. Questa informazione garantisce inoltre la trasparenza dell’utilizzazione e dello scambio di informazioni. Se una persona viene informata il 31 gennaio dell’anno della prima trasmissione in merito alla prevista comunicazione delle informazioni che la concernono, dispone di cinque mesi di tempo per far valere i suoi diritti nei confronti dell’istituto finanziario notificante, poiché quest’ultimo deve trasmettere le informazioni all’AFC il 30 giugno (cfr. art. 9 cpv. 1 della legge FATCA M1).

Il capoverso 1 prevede quale minimo legale un’informazione unica e astratta. Gli istituti finanziari sono tuttavia liberi di andare oltre questo minimo legale e decidere, ad esempio, di informare annualmente o di comunicare al soggetto statunitense specifico tutte le informazioni che saranno trasmesse.

5.2.5 Obbligo e autorizzazione di notifica

Art. 9 Trasmissione e utilizzazione delle informazioni

Cpv. 1

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono all’AFC le informazioni relative ai conti oggetto di comunicazione identificati secondo l’Accordo FATCA M1. L’obbligo di notifica vige indipendentemente dall’obbligo di informazione secondo l’articolo 8. Anche se l’istituto finanziario omette di informare la persona oggetto di comunicazione conformemente all’articolo 8, deve comunque trasmettere le informazioni all’AFC. L’omissione dell’informazione è da giudicare alla luce delle disposizioni penali secondo l’articolo 28 e seguenti. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono le informazioni annualmente entro sei mesi dalla fine dell’anno civile interessato. La trasmissione delle informazioni avviene elettronicamente, poiché l’Accordo FATCA M1 prevede procedure elettroniche. Se l’istituto finanziario svizzero notificante non gestisce conti oggetto di comunicazione, lo segnala all’AFC entro lo stesso termine. Questa comunicazione è necessaria affinché possa essere registrato che l’istituto finanziario non gestisce effettivamente conti oggetto di comunicazione.

Cpv. 2

L’AFC trasmette all’IRS le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari svizzeri notificanti nell’ambito dell’Accordo FATCA M1 rispettando i termini in esso stabiliti. All’articolo 3 paragrafo 4 l’Accordo FATCA M1 prevede che le informazioni siano trasmesse entro nove mesi dalla fine dell’anno civile a cui si riferiscono.

Cpv. 3