Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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Per quanto concerne le informazioni che la Svizzera riceve dagli Stati Uniti, si rimanda all’articolo 16 della legge FATCA M1.

Art. 10 Prescrizione

L’Accordo FATCA M1 non disciplina la prescrizione dell’obbligo di trasmettere la notifica. Nell’interesse della certezza del diritto e conformemente all’articolo 16 LSAI, la legge FATCA M1 prevede all’articolo 10 un termine di prescrizione di cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la notifica avrebbe dovuto essere trasmessa. Il termine assoluto di prescrizione è di dieci anni. La durata del termine assoluto si ispira all’obbligo di tenere la contabilità per dieci anni conformemente all’articolo 958f del Codice delle obbligazioni (CO)32.

Art. 11 Trust considerato in un altro Stato istituto finanziario notificante

Ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera l) dell’Accordo, un istituto finanziario è considerato risiedere nello Stato in cui è assoggettato a imposizione. Per i trust questa regola è integrata dal CAA sulla definizione di residenza in Svizzera e vale per i trust considerati istituti finanziari notificanti. I trust sono però raramente assoggettati poiché sono generalmente le persone collegate al trust a essere imponibili. Questo è, in particolare, il motivo per cui, oltre alla regola di cui sopra, un trust è considerato residente nello Stato o negli Stati in cui almeno uno dei suoi trustee è residente (cfr. art. 3 cpv. 4).

Se un trust è assoggettato in un altro Stato e diventa un istituto finanziario notificante secondo il diritto di tale Stato, il trustee svizzero del trust può dover effettuare una notifica alle autorità fiscali di tale Stato. Il trustee è la persona che nella struttura del trust dispone delle informazioni necessarie. Se un trust diventa imponibile in un altro Stato, ad esempio perché il disponente del trust vi è residente, generalmente quest’ultimo non dispone delle informazioni necessarie per procedere alla notifica alle autorità fiscali. La definizione di trust presente nel CAA in combinato disposto con l’articolo 1 paragrafo 1 numero 1 dell’Accordo FATCA M1 consente al trustee svizzero di effettuare la comunicazione per tale trust, che non è in tal caso considerata un atto compiuto senza autorizzazione per conto di uno Stato estero ai sensi dell’articolo 271 del Codice penale (CP)33.

5.2.6 Obbligo di conservazione applicabile agli istituti finanziari svizzeri notificanti

Art. 12

Ai fini delle verifiche dell’AFC sugli istituti finanziari, il diritto interno deve comprendere una disposizione che imponga a questi ultimi l’obbligo di conservare i documenti

32 RS 220

33 RS 311