Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
propone di limitare l’assistenza amministrativa fornita dalla Svizzera alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni. In concreto si tratta delle imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale nonché dell’imposta preventiva. L’AFC inoltrerà le informazioni che la Svizzera riceve nel quadro dell’Accordo FATCA M1 ai Cantoni e ai Comuni, poiché sono anch’essi competenti per la riscossione di tali imposte. Nel caso in cui il campo di applicazione della CDI CH-USA venisse definito in modo più ampio, è possibile che le informazioni debbano essere inoltrate ad altre autorità. Le informazioni ricevute in modo automatico dall’estero possono essere utilizzate per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale svizzero. L’AFC segnala alle autorità a cui inoltra le informazioni le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto previsto dalla CDI CH-USA. Sebbene riguardi il quadro giuridico svizzero, gli Stati Uniti hanno desiderato apportare una precisazione in merito all’inoltro ai Cantoni e ai Comuni (art. 3 par. 8 Accordo FATCA M1). Nella pratica, ciò non comporta alcun nuovo obbligo.
Cpv. 2
Se la CDI CH-USA lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltra automaticamente le informazioni trasmesse dagli Stati Uniti ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni rivestono un interesse. Ciò può verificarsi, a titolo eccezionale, quando ad esempio conformemente al diritto interno è prevista una trasmissione automatica o spontanea di informazioni anche ad autorità che non si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte oggetto della CDI CH-USA oppure del perseguimento o della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Ad esempio, l’articolo 24 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 198337 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) prevede che le autorità e i funzionari che, nell’esercizio della loro funzione, accertano o apprendono infrazioni sono tenuti a denunciarle immediatamente all’autorità cantonale competente per il procedimento penale, all’autorità cantonale legittimata a ricorrere o all’UFG. Un obbligo analogo è previsto dall’articolo 22a della legge del 24 marzo 200038 sul personale federale (LPers) per i crimini e i delitti che gli impiegati constatano o che sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione. Il diritto vigente prevede anche un obbligo di comunicazione (alle casse di compensazione) del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente accertato dalle autorità fiscali cantonali (art. 9 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 194639 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]). L’articolo 26 paragrafo 2 della CDI CH-USA stabilisce che le informazioni ottenute da una Parte contraente possono essere utilizzate per altri fini, diversi da quelli fiscali, se il diritto di entrambe le Parti contraenti lo consente e se l’autorità competente che ha trasmesso le informazioni ne ha autorizzato l’impiego. In tale caso l’AFC provvede a ottenere l’autorizzazione necessaria. Non occorre alcuna autorizzazione se sono trasmesse soltanto le basi di
37 RS 211.412.41
38 RS 172.220.1
39 RS 830.10