Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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calcolo e non le informazioni specifiche. Se, ad esempio, un’amministrazione cantonale delle contribuzioni è informata nel quadro dell’Accordo FATCA M1 dell’esistenza di un conto bancario che un soggetto statunitense specifico oggetto di comunicazione ha fino ad allora omesso di dichiarare, ne rettifica di conseguenza il reddito e i valori patrimoniali. Nell’ambito degli obblighi legali di informare, l’amministrazione cantonale è autorizzata a comunicare tali basi di calcolo modificate ad altri servizi, purché non trasmetta le informazioni specifiche (ossia il numero di conto, il saldo del conto, le somme accreditate sul conto ecc.).
Per il trattamento delle informazioni ricevute nel quadro dell’Accordo FATCA M1, l’AFC e le autorità cantonali competenti possono utilizzare il numero d’assicurato AVS (AVSN13).
5.2.9 Organizzazione e procedura
Art. 17 Compiti dell’AFC
L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1. Emana istruzioni e adotta e pronuncia decisioni ai fini di un’attuazione conforme dell’Accordo FATCA M1 da parte della Svizzera.
Art. 18 Trattamento dei dati
Cpv. 1
Il capoverso 1 autorizza l’AFC a trattare i dati personali concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali in materia fiscale nonché altri dati personali. Il termine «trattamento» designa qualsiasi operazione relativa a dati personali, segnatamente la raccolta, la conservazione e l’utilizzazione di dati (cfr. art. 5 lett. d LPD). L’autorizzazione al trattamento è applicabile sia per i dati ricevuti dalle autorità estere sia per i dati trasmessi a queste ultime dalle autorità svizzere. Per motivi di protezione dei dati, il trattamento può essere autorizzato soltanto per l’adempimento dei compiti previsti dall’Accordo FATCA M1 e dalla legge FATCA M1 (cfr. art. 34 cpv. 3 lett. a LPD). A livello federale, il trattamento dei dati delle persone giuridiche è soggetto all’articolo 57r LOGA e l’autorità può comunicarli ai sensi dell’articolo 57s LOGA. Se si trovano presso le autorità cantonali, i dati sottostanno al pertinente diritto cantonale.
Cpv. 2
L’AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente i numeri d’identificazione fiscale definiti nell’articolo 2 capoverso 2. Gli istituti finanziari statunitensi raccolgono i numeri d’identificazione fiscale svizzeri e li trasmettono all’AFC nel quadro dell’Accordo FATCA M1. L’AFC ha bisogno di tali numeri soprattutto per poter attribuire le notifiche provenienti dagli Stati Uniti alle persone interessate imponibili in Svizzera. I numeri d’identificazione fiscale statunitensi vengono raccolti dagli istituti finanziari svizzeri notificanti e trasmessi dall’AFC all’IRS.
Art. 19 Sistema d’informazione