Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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legislazione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, inclusi i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche, purchè questi siano dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD, e i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 57r capoverso 2 LOGA. Per la FINMA è possibile rimandare al riguardo anche all’articolo 23 capoverso 2 lettera f della legge del 22 giugno 200740 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).
Gli organi possono utilizzare le informazioni ottenute soltanto ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti. Vale a dire, nel caso dell’AFC, soltanto per i compiti previsti dalla legge FATCA M1 e, nel caso della FINMA, degli OAD e degli organismi di vigilanza, soltanto per quelli sanciti dalla legislazione federale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Si esclude quindi un utilizzo delle informazioni per altre finalità (p. es. imposta preventiva, imposte dirette).
È fatto espressamente salvo l’articolo 40 LFINMA. Questa aggiunta è di natura meramente dichiarativa, poiché il capoverso 2 è una disposizione potestativa. È fatto salvo, anche senza menzione esplicita, il diritto sovraordinato che sia in contrasto con una trasmissione di informazioni (p. es. disposizioni del diritto in materia di accordi internazionali come il principio di specialità secondo l’art. 26 par. 2 CDI CH-USA). Questo significa, concretamente, che tale scambio riguarda esclusivamente le informazioni che l’AFC ha raccolto in Svizzera nell’ambito della sua attività di sorveglianza. Le informazioni che ha ottenuto dalle autorità statunitensi nell’ambito dell’Accordo FATCA M1 non saranno trasmesse alle autorità menzionate. Il principio di specialità è quindi preservato completamente.
Art. 21 Obbligo del segreto
L’articolo 21 si basa sull’articolo 26 LSAI. Chiunque è incaricato dell’esecuzione dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1 è sottoposto all’obbligo del segreto. Questo obbligo concerne esclusivamente le autorità incaricate di eseguire l’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1 e non si applica alle trasmissioni di informazioni e alle pubblicazioni secondo l’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1, ad esempio le trasmissioni di informazioni agli Stati Uniti.
In singoli casi il DFF può levare l’obbligo del segreto nei confronti di organi giudiziari e amministrativi. Analogamente, non esiste obbligo del segreto quando le seguenti due condizioni sono soddisfatte cumulativamente: l’Accordo FATCA M1 autorizza la dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa. Se l’Accordo FATCA M1 lo prevede, le informazioni ricevute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) competenti per l’accertamento, la riscossione o
40 RS 956.1