Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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Art. 28 Violazione degli obblighi
Cpv. 1
Gli obblighi di diligenza, l’obbligo di iscrizione, l’obbligo di informazione, nonché gli obblighi di notifica degli istituti finanziari sono elementi centrali. È punito con la multa chiunque viola gli obblighi di diligenza richiamati all’articolo 5 della legge FATCA M1 e descritti nell’allegato I dell’Accordo FATCA M1 e negli articoli 5–9 della legge FATCA M1 in materia di verifica dei conti e identificazione dei soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione. Gli obblighi di diligenza previsti sono segnatamente quelli enunciati nell’allegato I dell’Accordo FATCA M1. È altresì punito con la multa chiunque violi l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 7 della legge FATCA M1, segnatamente se un istituto finanziario svizzero notificante omette di iscriversi o di annullare l’iscrizione presso l’AFC. Inoltre, un istituto finanziario svizzero notificante è sotto comminatoria della pena se viola l’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge FATCA M1 o non rispetta gli obblighi di notifica di cui all’articolo 9 capoverso 1 della legge FATCA M1. Anche l’obbligo degli istituti finanziari di non incoraggiare atti di elusione è di grande importanza. Tale obbligo è considerato un obbligo di diligenza affinché il sistema possa funzionare in modo coerente ed efficace. Di conseguenza, la violazione di tale obbligo è punibile alla stessa stregua della violazione degli obblighi legali di notifica e di diligenza. Tali violazioni sono considerate gravi, ragione per cui le pene sono alte. Va però rilevato che la pena si limita a una multa; sotto il profilo penale l’infrazione è considerata pertanto una semplice contravvenzione. Per quanto concerne la commisurazione della pena, va peraltro tenuto conto che la multa è di principio inflitta a una persona fisica (cfr. l’eccezione all’art. 31 della legge FATCA M1) e va quindi valutata rispetto alla situazione finanziaria dell’autore dell’infrazione e non dell’istituto finanziario interessato.
Cpv. 2
La negligenza è punibile. Essendo già sancita nella legge FATCA secondo il modello 2 e prevista nella modifica della LSAI, la punibilità della violazione degli obblighi commessa per negligenza consente un approccio coerente dello scambio automatico di informazioni in Svizzera. L’elemento della negligenza nel capoverso 2 impedisce che singoli soggetti giuridici omettano di effettuare i necessari accertamenti senza subire le conseguenze penali del caso. Tuttavia, per tenere conto del principio di proporzionalità, nel capoverso 2 viene precisato che si può prescindere dal perseguimento penale e dalla punizione nei casi meno gravi. Ciò potrebbe riguardare ad esempio una notifica effettuata con un leggero ritardo a causa di un sovraccarico di lavoro o un malfunzionamento del sistema informatico, purché si tratti realmente di un caso di poca importanza. Questa nuova disposizione è intesa in particolare a proteggere da perseguimenti penali e da punizioni i collaboratori che non rivestono una funzione dirigenziale in detti casi di esigua gravità.
Tenuto conto della minore gravità dell’illecito, la comminatoria di pena in caso di commissione per negligenza è ridotta. L’analisi comparativa mostra che le sanzioni proposte per gli istituti finanziari svizzeri notificanti che violano gli obblighi previsti dalla