Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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normativa FATCA sono adeguati nel confronto internazionale e che tutti gli Stati esaminati nel quadro dello scambio automatico di informazioni sanzionano sia le violazioni intenzionali sia quelle commesse per negligenza.
Art. 29 Violazione dell’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC
Cpv. 1
L’Accordo FATCA M1 prevede che le parti dispongano di meccanismi che consentano di dare attuazione all’Accordo. In tale contesto, la legge di esecuzione deve dotarsi di sanzioni penali anche per i casi in cui gli istituti finanziari violano gli obblighi di diligenza, in particolare se non trasmettono all’AFC le informazioni previste. Di conseguenza, la violazione dell’obbligo di informazione secondo l’articolo 20 va punita. Ciò garantisce l’applicazione di tale obbligo. Una sua violazione può consistere nella comunicazione di informazioni false o nel rifiuto di fornire informazioni.
Cpv. 2
In caso di violazione per negligenza si tiene conto della minore gravità dell’illecito con una comminatoria di pena ridotta. Per motivi di coerenza con le disposizioni penali, anche in tali casi sarà possibile prescindere dal procedimento penale o dalla punizione nei casi meno gravi.
Art. 30 Infrazioni a decisioni dell’autorità
Questa disposizione penale viene applicata in caso di mancato rispetto di obblighi nel contesto delle verifiche dell’AFC. Per assicurare l’efficacia delle verifiche, la mancata ottemperanza a decisioni dell’AFC deve infatti essere punibile con una multa. Per rendere la pena sufficientemente dissuasiva, il massimo della multa è inoltre fissato a un livello abbastanza elevato, poiché sotto il profilo del diritto penale l’infrazione non costituisce un’inosservanza, ma una contravvenzione. Bisogna tuttavia evitare che il semplice sforamento di una scadenza stabilita dalle autorità o l’inosservanza di una loro richiesta siano automaticamente punibili. Per questo motivo, nelle decisioni di particolare importanza che lo giustificano, l’AFC deve indicare espressamente la pena. Senza questa indicazione esplicita, chi non ottempera alla decisione non è punibile. L’articolo 30 si basa sull’articolo 33 LSAI.
Art. 31 Infrazioni commesse nell’azienda
Per analogia con le disposizioni della DPA, un elevato dispendio delle ricerche per identificare l’autore di un’infrazione oggettiva non deve scaturire, nel quadro della legge FATCA M1, nella mancata identificazione di un autore e quindi nell’impunità della violazione. Pertanto, se si riscontra che l’impiego dei mezzi per risalire all’autore è sproporzionato rispetto alla pena, deve essere possibile condannare al pagamento della multa l’azienda in cui è stata commessa l’infrazione. In tal caso l’azienda non viene condannata per la violazione degli obblighi, ma le viene comminato