Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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Laddove la legge FATCA M1 non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni della PA.
Art. 26 Rimedi giuridici
Contro le decisioni dell’AFC secondo gli articoli 17–25 della legge FATCA M1 può essere presentata opposizione. La decisione su opposizione può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Dal momento che le decisioni in relazione all’Accordo FATCA M1 e alla legge FATCA M1 saranno generalmente di ordine tecnico, la legge FATCA M1 prevede la possibilità di presentare inizialmente opposizione direttamente presso l’AFC, in deroga alla procedura amministrativa usuale.
5.2.10 Modifica, sospensione e denuncia
Art. 27
Cpv. 1
Trattandosi di un accordo internazionale, l’autorità competente svizzera non può agire autonomamente per la modifica dell’Accordo FATCA M1. In conformità con la prassi adottata per le CDI e gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale («Tax Information Exchange Agreement», TIEA), come autorità competente nel quadro dell’Accordo occorre designare il capo del DFF o un suo rappresentante autorizzato. Tuttavia, in quanto atto di politica estera, la competenza di sospensione o denuncia di un trattato internazionale spetta al Consiglio federale. Motivo per cui l’articolo 27 prevede che la decisione di sospendere o denunciare l’Accordo FATCA M1 dipenda dal Consiglio federale. L’autorità competente svizzera può dunque agire soltanto con il consenso del Consiglio federale.
Cpv. 2
Per quanto concerne la sospensione dovuta al mancato rispetto dei requisiti di confidenzialità e sicurezza dei dati, il capoverso 2 prevede la stessa procedura dell’articolo 31 capoverso 2 LSAI, ossia che l’AFC può sospendere l’Accordo FATCA M1 di propria iniziativa finché gli Stati Uniti non soddisfano i requisiti dell’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.
5.2.11 Disposizioni penali
Aspetti generali concernenti le disposizioni penali
Le disposizioni penali servono in ultima ratio a garantire lo scambio conformemente alla CDI CH-USA e alla legge FATCA M1 delle informazioni convenute. Di conseguenza, le disposizioni penali si limitano agli obblighi di raccolta e notifica delle informazioni, nonché all’esecuzione efficace delle verifiche da parte dell’AFC concernenti l’obbligo di informazione delle persone interessate e l’obbligo di non incoraggiare l’elusione degli obblighi di notifica. I procedimenti penali sono aperti contro le persone fisiche imputate e condotti secondo il diritto penale amministrativo.