Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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l’esecuzione delle imposte, le procedure o i procedimenti concernenti tali imposte, le decisioni sui ricorsi presentati oppure il controllo di quanto precede. Le informazioni possono essere impiegate anche per altri scopi se tale impiego è previsto dalla legislazione dello Stato che ha trasmesso le informazioni e l’autorità competente di tale Stato lo autorizza. In relazione alla seconda condizione, l’articolo 22a LPers stabilisce, ad esempio, che gli impiegati della Confederazione sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze tutti i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.

Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell’articolo 23 della legge FATCA M1 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell’esecuzione dell’Accordo.

Art. 22 Statistiche

L’AFC può approntare statistiche. A differenza dello scambio automatico di informazioni, non è necessario tenere statistiche se le informazioni FATCA non sono oggetto di valutazione tra pari. In ogni caso, se l’AFC si avvale di tale possibilità, le statistiche non devono permettere di identificare soggetti statunitensi specifici oggetto di comunicazione o istituti finanziari né consentire di ricostruire informazioni che rientrano nell’ambito dei segreti professionali tutelati legalmente (p. es. le quote di mercato o le prassi commerciali).

Art. 23 Verifiche

L’AFC verifica l’adempimento degli obblighi secondo l’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1 da parte degli istituti finanziari svizzeri. Può verificare non solo gli istituti finanziari svizzeri notificanti, ma anche gli istituti finanziari svizzeri non notificanti per assicurarsi che tale qualifica sia corretta. Per chiarire i fatti l’AFC può, in tale ambito, verificare in loco i documenti dell’istituto finanziario interessato o richiederne la produzione, raccogliere informazioni orali o scritte o convocare i rappresentanti dell’istituto finanziario. Se accerta lacune, l’AFC invita l’istituto finanziario oggetto della verifica a fornire chiarimenti. Infine, su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento sulla qualità di istituto finanziario o sul contenuto delle notifiche secondo l’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1. L’articolo 26 si basa sull’articolo 28 LSAI.

Art. 24 Procedure elettroniche

La legge FATCA M1 prevede che gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettano le informazioni all’AFC per via elettronica (art. 9 cpv. 1). L’AFC può esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica (art. 17 cpv. 3). Il Consiglio federale deve tuttavia ottenere una competenza più ampia per l’attuazione della legge FATCA M1, al fine di poter prescrivere in generale le modalità della trasmissione elettronica, prevedendo ad esempio l’utilizzo obbligatorio di una piattaforma predisposta dall’AFC. L’articolo 24 si basa sull’articolo 28a LSAI.

Art. 25 Diritto procedurale applicabile