Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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Per trattare le informazioni ricevute nel quadro dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1, l’AFC è autorizzata a gestire un sistema d’informazione che può contenere i dati di cui all’articolo 21 della legge FATCA M1. Possono avere accesso ai dati soltanto i collaboratori dell’AFC oppure, ad esempio nel caso di mandati speciali legati a un progetto, gli specialisti controllati dall’AFC. Il capoverso 3 precisa gli scopi per cui il sistema d’informazione può essere impiegato. Ai sensi dell’articolo 33 LPD l’AFC è l’organo responsabile. Il trattamento dei dati delle persone giuridiche è soggetto all’articolo 57r LOGA e l’autorità può comunicarli ai sensi dell’articolo 57s LOGA.

Il capoverso 5 assicura che l’AFC abbia la possibilità di autorizzare le autorità svizzere competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte rientranti nel campo di applicazione della CDI CH-USA ad accedere online ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Tale accesso è inteso a facilitare la collaborazione tra dette autorità e l’AFC. Il Consiglio federale stabilisce per via d’ordinanza a quali autorità e per quali dati l’AFC può concedere tale accesso. In particolare, saranno disciplinati in un’ordinanza l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie dei dati personali trattati, l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, le autorizzazioni di accesso e di trattamento, nonché la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati (cpv. 4).

Art. 20 Obbligo di informazione

Cpv. 1

Le persone e le autorità alle quali l’AFC inoltra informazioni ricevute dagli Stati Uniti secondo l’Accordo e la legge FATCA M1 nonché gli istituti finanziari svizzeri devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione dell’Accordo FATCA M1 e della legge FATCA M1.

Cpv. 2

Il capoverso 2 contiene la base legale per la collaborazione tra l’AFC, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), gli organismi di autodisciplina (OAD) e gli organismi di vigilanza secondo la legge FATCA M1 e la legislazione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro. In altri Paesi, gli organismi di vigilanza collaborano a stretto contatto nell’ambito dello scambio automatico di informazioni e della lotta contro il riciclaggio di denaro considerata la sovrapposizione degli ambiti per quanto riguarda le persone assoggettate e la vigilanza sugli obblighi d’identificazione dei clienti. In particolare, le norme per lo scambio automatico di informazioni si basano in diversi punti sulle disposizioni e sulle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Per sfruttare queste sinergie e garantire un modus operandi coerente, anche in Svizzera deve essere disciplinata la collaborazione tra i vari organi. Ciò permetterà, ad esempio, all’AFC di scambiare con tali organi le informazioni da essa richieste nell’ambito della verifica che effettua degli istituti finanziari, in particolare in caso di violazioni evidenti della LRD. L’AFC, la FINMA, gli OAD e gli organismi di vigilanza potranno pertanto scambiarsi qualsiasi informazione non accessibile al pubblico di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti secondo la legge FATCA M1 o la