Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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dell’Accordo FATCA M1, sussiste l’impossibilità tecnica di trasmettere informazioni tardivamente. Il modello 1 e 2 non utilizzano lo stesso canale di trasmissione. Per informazioni trasmesse tardivamente si intendono tutte quelle che non hanno potuto essere trasmesse entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1. Per porvi rimedio, l’AFC emanerà direttive tecniche per consentire la trasmissione tardiva di informazioni secondo la procedura descritta nel Memorandum d’intesa.
Art. 18 Entrata in vigore
La legge FATCA M1 e l’ordinanza FATCA M1 entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.
7 Ripercussioni
L’attuazione dell’Accordo FATCA M1 è una tappa coerente che si iscrive nella strategia adottata dalla Svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Consente quindi uno scambio automatico e reciproco di informazioni tra le autorità competenti. L’AFC diventerà l’autorità competente, agevolando la relazione tra gli istituti finanziari svizzeri e l’autorità competente e aumentando la certezza del diritto. Lo scambio automatico di informazioni permette inoltre una maggiore standardizzazione nella trasmissione delle informazioni, il che implicherà una diminuzione degli oneri di diligenza e concorrerà pertanto ad accrescere la competitività della piazza finanziaria svizzera. L’Accordo FATCA M1 comporterà lavori di preparazione per tutte le parti interessate, che implicano, in particolare, oneri a livello di infrastrutture informatiche e di personale. Tali oneri tenderanno tuttavia a ridursi nel medio termine. Di fatto, l’automatizzazione dello scambio di informazioni determinerà una diminuzione dei costi di compliance. Consentirà inoltre agli istituti finanziari di avere come autorità competente l’AFC e non più l’IRS, il che faciliterà le procedure e assicurerà maggiore certezza del diritto.
7.1 Ripercussioni per la Confederazione
Saranno necessarie risorse sia per l’attuazione del progetto (risorse del progetto) sia per il funzionamento operativo (risorse operative).
Risorse del progetto (2025–2027): per il passaggio all’Accordo FATCA M1 in Svizzera saranno necessarie risorse umane e finanziarie a livello sia di Confederazione sia di Cantoni, in particolare in ambito informatico. Come nel caso dello SCC, nel quadro dell’attuazione dell’Accordo FATCA M1 l’AFC sarà lo sportello unico per lo scambio di informazioni con gli Stati Uniti nonché con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto riguarda le informazioni ricevute dagli Stati Uniti. Sia l’AFC sia i Cantoni dovranno prepararsi tempestivamente al nuovo quadro normativo e adottare le disposizioni del caso.
Per quanto concerne le risorse del progetto, secondo una stima basata sull’esperienza acquisita con l’SCC e con progetti simili, dal 2025 all’entrata in funzione del sistema