Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 9 pagine
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Dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza il 1° gennaio 2026, nella fase di passaggio dalla vecchia modalità (CTC dopo ETB) a quella nuova (CTC prima di ETB), potranno presentarsi casi di candidati alla licenza della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 che hanno sostenuto l’ETB secondo la vecchia modalità senza però superarlo. Chi vorrà ripresentarsi all’esame secondo la nuova modalità dovrà dimostrare di aver frequentato il corso di teoria della circolazione, a meno che non ne sia dispensato. È quanto stabilito dal nuovo articolo 13 capoverso 1terAP-OAC.
Art. 18 cpv. 2 e 6 Corso di teoria della circolazione
Capoverso 2: poiché in futuro il CTC precederà l’ETB, il possesso della licenza per allievo conducente non è più un requisito per partecipare alla formazione. Al capoverso 2 è ora stabilito che il CTC può essere frequentato al più presto sei mesi prima dell’età minima richiesta, evitando di definire un’età minima fissa e quindi una norma rigida, analogamente a quanto disposto per l’ETB (art. 13 cpv. 1bisOAC). In tal modo si impedisce una frequentazione del CTC in età troppo giovane e quindi un intervallo di tempo inutilmente lungo tra formazione ed esame, lasciando comunque tempo sufficiente per completare il corso prima di sostenere l’esame.
Il capoverso 6 esplicita che spetta ai Cantoni, nel quadro del loro obbligo di sorveglianza (art. 24 dell’ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC; RS 741.522), garantire la qualità del corso di teoria della circolazione e degli strumenti didattici. I Cantoni hanno facoltà di delegare a terzi questa responsabilità.
Art. 151q Disposizione transitoria della modifica del 1° gennaio 2026
Il nuovo articolo 151q disciplina la fattispecie di candidati alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre della categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1 che intendono iscriversi all’esame pratico, avendo superato l’ETB secondo la vecchia modalità ma senza aver seguito il CTC. Questa precisazione è necessaria in quanto nell’allegato 12 cifra I lettere a, b, f e g la frequentazione del CTC non figurerà più tra i requisiti di ammissione all’esame pratico di conducente.
Allegato 11 cifra II. numero 1.2 Attestazione delle conoscenze teoriche
Come si legge nell’articolo 13 capoverso 1 OAC, l’esame teorico di base permette all’autorità di ammissione di stabilire se il richiedente dispone delle conoscenze di cui all’allegato 11 cifra II. numero 1. Con l’integrazione del numero 1.2.1 Sviluppo del senso della guida e teoria dei pericoli (concetti di cui si parla all’articolo 18 capoverso 4 primo periodo OAC), i contenuti del CTC diventano materia dell’ETB. Per poter attuare questa disposizione, i contenuti del CTC saranno inseriti nel pool di domande dell’esame teorico. I maestri di scuola guida saranno inoltre tenuti a insegnare l’intero programma del CTC, contribuendo a rafforzare ulteriormente il corso.
Il contenuto dei vigenti numeri da 1.2.1 a 1.2.3 è trasferito senza modifiche nei numeri da 1.2.2 a 1.2.4.