Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 9 pagine

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Allegato 12 cifra I. lettere a, b, f e g Esame pratico di guida

Ora che il CTC deve essere completato prima di sostenere l’ETB, il possesso di una licenza per allievo conducente, di categoria A o B oppure della sottocategoria A1 o B1, costituisce la prova sia della frequenza del CTC sia del superamento dell’ETB.

4.2 Ordinanza dell’USTRA sul corso di teoria della circolazione (OCTC)

Art. 1 Oggetto

Dal 15 luglio 2023 l’USTRA può disciplinare l’impostazione, il contenuto e lo svolgimento del CTC in un’ordinanza anziché, come finora, in istruzioni (art. 19a OAC). La nuova ordinanza dell’USTRA sul corso di teoria della circolazione contiene le disposizioni esecutive dell’OAC.

Art. 2 Requisiti relativi allo svolgimento del corso

I corsi di teoria della circolazione ai sensi dell’articolo 18 OAC possono essere tenuti solo da titolari di un’abilitazione a maestro conducente di categoria A o B (lett. a). D’ora in poi, gli aspiranti maestri conducenti potranno impartire il CTC quale misura di perfezionamento nell’ambito della pratica di formazione solo sotto la supervisione continua di un titolare dell’abilitazione della relativa categoria (A o B) (lett. b), ossia solo in sua presenza, per cui non basterà, per esempio, uno scambio quotidiano tra praticante e istruttore. Il numero massimo di partecipanti ammesso alle lezioni non può comunque essere superato.

La nuova regolamentazione era già stata proposta e approvata senza riserve nel quadro della consultazione sulla revisione dell’ordinanza sui maestri conducenti (OMaec; RS 741.522). Tale revisione può entrare in vigore solo insieme al nuovo regolamento relativo all’esame professionale dei maestri conducenti su cui è basata. A causa di un ricorso pendente presso il Tribunale amministrativo federale contro il regolamento in questione, al momento non si conosce la data di entrata in vigore. La regolamentazione per lo svolgimento del CTC da parte di aspiranti maestri conducenti viene pertanto anticipata.

Art. 3 Obbligo di notifica

L’obbligo di notifica è ripreso dalle istruzioni dell’USTRA relative al corso di teoria della circolazione (di seguito istruzioni CTC): chi intende organizzare CTC deve informarne la competente autorità del Cantone in cui esercita prevalentemente la professione prima dell’avvio dell’attività. La comunicazione può essere effettuata dall’insegnante oppure delegata a terzi (p. es. l’ente organizzatore). La registrazione va effettuata per via elettronica, come finora, tramite il portale online SARI (System für Administration, Registrierung und Information), inserendo indirizzo del locale dei corsi, date della formazione nonché codice FABER e data di nascita dell’insegnante.

Art. 4 Locale dei corsi

Capoverso 1: i requisiti minimi del locale di lezione sono stati in gran parte ripresi dall’allegato delle istruzioni CTC, inserendoli in un articolo (art. 4 OCTC). Il locale deve rispondere ai requisiti elencati al capoverso 1. Il controllo delle installazioni avviene secondo l’articolo 24 OMaeC.