Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 9 pagine

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Art. 8 Registro delle presenze

Capoverso 1: riprendendo le istruzioni CTC, si precisa che gli insegnanti devono tenere un registro delle presenze per ogni blocco di lezioni, per esempio sotto forma di tabella contenente nome, cognome e data di nascita dei partecipanti.

Capoverso 2: i partecipanti confermano la partecipazione a ciascun blocco di lezioni, come finora, firmando il registro delle presenze; la presenza è poi confermata elettronicamente dagli insegnanti, attualmente mediante il tool SARI.

Capoverso 3: gli insegnanti sono tenuti, come finora, a conservare il registro delle presenze per tre anni e a garantirne, su richiesta, la visione all’autorità cantonale di domicilio dei partecipanti. La conservazione del registro delle presenze è necessaria in particolare quale doppio controllo qualora sorgessero domande o problemi in merito alla frequenza di singoli blocchi.

Art. 9 Attestato di partecipazione

Capoverso 1: oltre alla conferma elettronica della frequenza di ogni singolo blocco di lezioni (oggi mediante SARI), gli insegnanti attestano a ciascun allievo la partecipazione all’intero CTC (art. 8 cpv. 2). L’autorità cantonale competente può accedere alle registrazioni effettuate in SARI.

Capoverso 2: dal 1° gennaio 2021 chi completa una formazione e supera un esame, non dovrà più ripeterli; l’attestato di partecipazione al CTC ha pertanto validità illimitata.

Art. 10 Abrogazione di istruzioni

In esecuzione di una sentenza del Tribunale federale4, il CTC aggiornato non sarà più disciplinato in istruzioni dell’USTRA, bensì in un’ordinanza dell’Ufficio. Per questo motivo, il 1° gennaio 2026 le istruzioni dell’USTRA del 24 settembre 2020 relative al corso di teoria della circolazione saranno abrogate e sostituite dalla presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore

Per concedere a Cantoni, scuole guida e case editrici tempo sufficiente per effettuare gli adeguamenti necessari, la nuova ordinanza e la modifica dell’OAC entreranno in vigore, contemporaneamente, solo nel 2026. Tra la decisione del Consiglio federale relativa alla revisione parziale dell’OAC e l’entrata in vigore della nuova ordinanza è previsto un anno di tempo.

Allegato Piano didattico

Nel CTC vengono sviluppate capacità tecniche, personali e sociali di modo che, alla fine del corso, i partecipanti dispongano delle competenze necessarie per una guida sicura e rispettosa del codice stradale. Come finora, il CTC è suddiviso in quattro blocchi di lezioni, il cui contenuto è stato aggiornato e modernizzato, integrando, in particolare, la tematica dei ADAS. I blocchi di lezioni hanno formato identico: vengono descritti dapprima l’incarico alle persone che tengono il corso e poi le competenze da acquisire,

4 Sentenza collegata 2C_75 2019 e 2C_76 2019 del 12 novembre 2019 7/9